IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», di seguito codice della strada; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati  personali»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»  e,  in  particolare,  l'art.  15  che
prevede che le pubbliche amministrazioni provvedono a  razionalizzare
e  semplificare   i   procedimenti   amministrativi,   le   attivita'
gestionali, i documenti, la modulistica, le modalita' di accesso e di
presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese; 
  Visti,  altresi',  gli  articoli  68  e  69  del   citato   decreto
legislativo n. 82 del 2005,  finalizzati  a  favorire  il  riuso  dei
programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni» e, in particolare, gli articoli 26 e 27; 
  Visto l'art. 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117; 
  Visto l'art. 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, che dispone
che «...le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge
fondi  o  interventi  pubblici,  possono  affidarne  direttamente  la
gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali
conferenti, a societa' a capitale  interamente  pubblico  su  cui  le
predette amministrazioni esercitano un  controllo  analogo  a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello  Stato.
Gli oneri di gestione e le spese di  funzionamento  degli  interventi
relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie  dei  fondi
stessi»; 
  Visto l'art. 43, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
che prevede che «[...] il  Ministero  delle  infrastrutture  e  delle
mobilita' sostenibili puo' avvalersi della Sogei S.p.a., per  servizi
informatici  strumentali  al  raggiungimento  dei  propri   obiettivi
istituzionali e funzionali, nonche' per la realizzazione di programmi
e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai
destinatari degli interventi...» e che «L'oggetto e le condizioni dei
servizi sono definiti mediante apposite convenzioni»; 
  Visto l'art.  1  del  decreto-legge  10  settembre  2021,  n.  121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,  n.  156,
recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e  sicurezza
delle infrastrutture, dei trasporti e  della  circolazione  stradale,
per la funzionalita'  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici  e
dell'Agenzia  nazionale  della  sicurezza  delle  ferrovie  e   delle
infrastrutture stradali e autostradali», e, in particolare, il  comma
5-bis ai sensi del quale «Nello stato  di  previsione  del  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  e'  istituito  un
fondo,   denominato   Programma   patenti   giovani    autisti    per
l'autotrasporto, con una dotazione pari a 3,7  milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2023
al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal  1°  luglio
2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato "buono patente
autotrasporto",  pari  all'80  per  cento  della  spesa  sostenuta  e
comunque di importo  non  superiore  a  2.500  euro,  in  favore  dei
cittadini di eta' compresa fra diciotto e trentacinque  anni  per  il
conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la
guida  dei  veicoli   destinati   all'esercizio   dell'attivita'   di
autotrasporto di persone e di merci. Il "buono patente autotrasporto"
puo' essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce  reddito
imponibile del beneficiario e non rileva  ai  fini  del  computo  del
valore dell'indicatore della situazione economica equivalente»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»; 
  Considerato  che  il  comma  5-ter  del   suddetto   art.   1   del
decreto-legge n.  121  del  2021  demanda  ad  apposito  decreto  del
Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  da
adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
la definizione dei termini e delle modalita' di  presentazione  delle
domande per la concessione del  beneficio  nonche'  le  modalita'  di
erogazione dello stesso, anche ai fini del  rispetto  del  limite  di
spesa, riservando, nel contempo, una quota  pari  ad  un  milione  di
euro, per l'anno 2022, alla progettazione e alla realizzazione  della
piattaforma informatica per l'erogazione  del  beneficio  di  cui  al
comma 5-bis e autorizzando il Ministero delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibili ad avvalersi, mediante stipulazione di apposite
convenzioni, delle societa' SOGEI - Societa'  generale  d'informatica
S.p.a.  e  CONSAP  -  Concessionaria  servizi  assicurativi  pubblici
S.p.a.,   fermo   restando   che   «Eventuali   economie    derivanti
dall'utilizzo delle  risorse  previste  per  la  realizzazione  della
piattaforma  di  cui  al  secondo   periodo   sono   utilizzate   per
l'erogazione del beneficio di cui al comma 5-bis»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 3026
del 22 febbraio 2022, con il quale sono state disposte le  variazioni
contabili   nello   stato   di   previsione   del   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, istituendo, a tal fine,
il capitolo 1306 - piano gestionale 1, su cui sono state allocate  le
risorse stanziate ai sensi  del  citato  art.  1,  comma  5-bis,  del
decreto-legge n. 121 del 2021; 
  Considerato che il riuso dei programmi  informatici  di  proprieta'
delle pubbliche amministrazioni garantisce  il  raggiungimento  delle
finalita' di economicita', efficienza, tutela  degli  investimenti  e
neutralita' tecnologica; 
  Considerato che esistono  gia'  applicazioni  sviluppate  da  altre
amministrazioni pubbliche che promuovono lo SPID  che,  nel  rispetto
della normativa vigente in materia di riuso di programmi  informatici
o di parte di essi, possono essere  adattate  ed  utilizzate  per  le
finalita' di cui al presente decreto; 
  Ritenuto di disporre l'affidamento a Sogei S.p.a. e a Consap S.p.a.
delle attivita' di attuazione ed esecuzione  connesse  all'erogazione
del beneficio di cui al presente decreto; 
  Vista   l'applicazione   web    denominata    «Bonus    dispositivi
antiabbandono» di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti 28 gennaio  2020,  n.  39,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  n.  39  del  17
febbraio  2020  nonche'  quella  relativa   al   riconoscimento   del
contributo di cui all'art. 1, comma  706,  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178,  «bonus  veicoli  sicuri»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  253  del  22
ottobre 2021, le cui misure tecniche ed organizzative e modalita'  di
attuazione sono adottate e rispettate anche nell'ambito del  presente
decreto; 
  Sentita l'Autorita' garante per i dati personali che, nell'adunanza
del 26 maggio 2022 si e' espressa, ai sensi dell'art.  58,  paragrafo
3, lettera b), del regolamento (UE) n.  2016/679,  formulando  parere
favorevole; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Oggetto, finalita' e dotazione finanziaria 
 
  1. Il presente decreto disciplina  i  criteri  e  le  modalita'  di
concessione ed  erogazione  del  «buono  patente  autotrasporto»,  di
seguito denominato «Buono», di  cui  al  «Programma  patenti  giovani
autisti  per  l'autotrasporto»,  di  seguito  «Programma»,  istituito
dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge  10  settembre  2021,  n.
121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre  2021,  n.
156. 
  2. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31  dicembre  2026,  il
Programma incentiva la formazione di nuovi conducenti per il  settore
dell'autotrasporto mediante l'erogazione di benefici volti a coprire,
in parte, i costi necessari  al  conseguimento  dei  titoli  e  delle
abilitazioni  professionali  per  la  guida  dei  veicoli   destinati
all'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di persone e di merci. 
  3. Il programma e' finanziato a valere sulle risorse  iscritte  sul
capitolo 1306 - piano gestionale 1  dello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili.  Le
risorse  sono  altresi'   destinate   alla   progettazione   e   alla
realizzazione della  piattaforma  informatica  per  l'erogazione  del
beneficio in oggetto come specificato all'art. 11, comma 2.