Art. 4 
 
                     Buono patente autotrasporto 
 
  1. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al  31  dicembre  2026,  a
ciascun beneficiario e' riconosciuto un buono  pari  all'ottanta  per
cento della spesa per la formazione necessaria al  conseguimento  dei
titoli di cui al comma 2 e, comunque, di importo non superiore a euro
2.500. Il buono e' erogato con le modalita' di cui agli articoli 5, 6
e 7. 
  2. Il buono puo' essere utilizzato esclusivamente  per  far  fronte
alle spese di formazione da sostenere  per  il  conseguimento,  anche
cumulativo: 
    a) di una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, lettere h),
i), l), m), n), o), p), q), del codice della strada; 
    b) della carta di qualificazione del conducente (CQC) di  cui  al
Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,  e  di  cui
all'art. 116, comma 11, del codice della strada. 
  3. Il buono e' emesso secondo l'ordine cronologico di inoltro delle
istanze fino ad esaurimento delle risorse  disponibili  per  ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026. 
  4. Il buono non costituisce reddito imponibile del  beneficiario  e
non rileva ai fini  del  computo  del  valore  dell'indicatore  della
situazione economica equivalente. 
  5.  Il  buono  puo'  essere  richiesto  per  una  sola   volta   ed
esclusivamente per le finalita' previste.