Art. 4 Buono patente autotrasporto 1. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, a ciascun beneficiario e' riconosciuto un buono pari all'ottanta per cento della spesa per la formazione necessaria al conseguimento dei titoli di cui al comma 2 e, comunque, di importo non superiore a euro 2.500. Il buono e' erogato con le modalita' di cui agli articoli 5, 6 e 7. 2. Il buono puo' essere utilizzato esclusivamente per far fronte alle spese di formazione da sostenere per il conseguimento, anche cumulativo: a) di una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, lettere h), i), l), m), n), o), p), q), del codice della strada; b) della carta di qualificazione del conducente (CQC) di cui al Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e di cui all'art. 116, comma 11, del codice della strada. 3. Il buono e' emesso secondo l'ordine cronologico di inoltro delle istanze fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. 4. Il buono non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. 5. Il buono puo' essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per le finalita' previste.