Art. 5 
 
                      Attribuzione e fruizione 
                   del buono patente autotrasporto 
 
  1. Per accedere al buono di cui all'art. 4, il richiedente,  previa
registrazione sulla piattaforma accessibile direttamente o  dal  sito
del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,
presenta istanza compilando il modello disponibile sulla  piattaforma
stessa. 
  2. L'identita' dei richiedenti e' verificata, in relazione ai  dati
del nome, cognome e codice fiscale, attraverso  il  sistema  pubblico
per la gestione dell'identita' digitale, «SPID», di cui  all'art.  64
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  ovvero  attraverso  la
Carta d'identita' elettronica, «CIE», ovvero la Carta  nazionale  dei
servizi, «CNS», previste dall'art. 66 del citato decreto  legislativo
n. 82 del 2005. 
  3.  All'atto  della  registrazione,  il  beneficiario  fornisce  le
necessarie dichiarazioni sostitutive di  autocertificazione,  redatte
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000,  n.  445,  e  secondo  il  modello  disponibile  sulla
piattaforma in cui attesta e comunica i requisiti e  i  dati  di  cui
all'art. 3. 
  4. Effettuata la registrazione ai sensi del comma 3,  il  Ministero
delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,   attraverso
l'applicazione web, attribuisce al beneficiario il buono. Il buono e'
disponibile nell'area  riservata  dell'applicazione  web  dedicata  a
ciascun beneficiario e puo' essere utilizzato secondo quanto disposto
dall'art. 4. 
  5. Ciascun  buono  puo'  essere  utilizzato  presso  le  autoscuole
accreditate ai sensi dell'art. 6, che applicano una  riduzione  delle
spese di formazione di cui all'art. 4, comma 2, pari  al  valore  del
buono stesso. 
  6. Il buono  deve  essere  attivato  entro  sessanta  giorni  dalla
relativa emissione, secondo quanto disposto dall'art. 7. Decorso tale
termine,  il  buono  e'  automaticamente  annullato.   In   caso   di
annullamento del bono, il beneficiario puo' richiedere l'emissione di
un nuovo buono, secondo  le  procedure  del  presente  articolo,  nei
limiti delle risorse disponibili all'atto della  nuova  richiesta  di
emissione.