Art. 5 Attribuzione e fruizione del buono patente autotrasporto 1. Per accedere al buono di cui all'art. 4, il richiedente, previa registrazione sulla piattaforma accessibile direttamente o dal sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, presenta istanza compilando il modello disponibile sulla piattaforma stessa. 2. L'identita' dei richiedenti e' verificata, in relazione ai dati del nome, cognome e codice fiscale, attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, «SPID», di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero attraverso la Carta d'identita' elettronica, «CIE», ovvero la Carta nazionale dei servizi, «CNS», previste dall'art. 66 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005. 3. All'atto della registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, redatte ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo il modello disponibile sulla piattaforma in cui attesta e comunica i requisiti e i dati di cui all'art. 3. 4. Effettuata la registrazione ai sensi del comma 3, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, attraverso l'applicazione web, attribuisce al beneficiario il buono. Il buono e' disponibile nell'area riservata dell'applicazione web dedicata a ciascun beneficiario e puo' essere utilizzato secondo quanto disposto dall'art. 4. 5. Ciascun buono puo' essere utilizzato presso le autoscuole accreditate ai sensi dell'art. 6, che applicano una riduzione delle spese di formazione di cui all'art. 4, comma 2, pari al valore del buono stesso. 6. Il buono deve essere attivato entro sessanta giorni dalla relativa emissione, secondo quanto disposto dall'art. 7. Decorso tale termine, il buono e' automaticamente annullato. In caso di annullamento del bono, il beneficiario puo' richiedere l'emissione di un nuovo buono, secondo le procedure del presente articolo, nei limiti delle risorse disponibili all'atto della nuova richiesta di emissione.