Art. 6 
 
                   Accreditamento delle autoscuole 
 
  1. Le autoscuole di cui  all'art.  123  del  codice  della  strada,
nonche' i soggetti in possesso di nulla osta per l'effettuazione  dei
corsi CQC rilasciato dalla Direzione generale per la motorizzazione e
per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di  trasporti  e
navigazione e dalle Direzioni generali territoriali,  si  accreditano
sulla piattaforma informatica di cui all'art. 2. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 si registrano all'applicazione  web
di cui all'art. 2, indicando  la  partita  I.V.A.,  il  codice  ATECO
relativamente all'attivita' svolta ai fini del presente  decreto,  la
denominazione e i luoghi dove viene svolta l'attivita', la  tipologia
di servizi offerti di cui all'art. 4,  comma  2,  e  qualsiasi  altra
informazione necessaria a qualificarli come  autoscuole  accreditate,
nonche' la dichiarazione che i buoni  sono  accettati  esclusivamente
per le finalita' previste dal presente decreto. 
  3. Le autoscuole accreditate sono inserite in  un  apposito  elenco
consultabile dai beneficiari attraverso  la  piattaforma  informatica
«Buono patenti». 
  4. L'avvenuto inserimento nell'elenco di cui  al  comma  3  implica
l'obbligo, da parte  delle  autoscuole,  di  accettazione  dei  buoni
secondo le modalita' stabilite dal presente decreto. 
  5. In caso di  usi  difformi  del  buono  da  quelli  previsti  dal
presente decreto,  il  gestore  della  piattaforma  procede,  in  via
autonoma, alla cancellazione dall'elenco dei  soggetti  previsti  dal
presente articolo, fatte salve le ulteriori sanzioni  previste  dalla
normativa vigente in materia.