Art. 6 Accreditamento delle autoscuole 1. Le autoscuole di cui all'art. 123 del codice della strada, nonche' i soggetti in possesso di nulla osta per l'effettuazione dei corsi CQC rilasciato dalla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione e dalle Direzioni generali territoriali, si accreditano sulla piattaforma informatica di cui all'art. 2. 2. I soggetti di cui al comma 1 si registrano all'applicazione web di cui all'art. 2, indicando la partita I.V.A., il codice ATECO relativamente all'attivita' svolta ai fini del presente decreto, la denominazione e i luoghi dove viene svolta l'attivita', la tipologia di servizi offerti di cui all'art. 4, comma 2, e qualsiasi altra informazione necessaria a qualificarli come autoscuole accreditate, nonche' la dichiarazione che i buoni sono accettati esclusivamente per le finalita' previste dal presente decreto. 3. Le autoscuole accreditate sono inserite in un apposito elenco consultabile dai beneficiari attraverso la piattaforma informatica «Buono patenti». 4. L'avvenuto inserimento nell'elenco di cui al comma 3 implica l'obbligo, da parte delle autoscuole, di accettazione dei buoni secondo le modalita' stabilite dal presente decreto. 5. In caso di usi difformi del buono da quelli previsti dal presente decreto, il gestore della piattaforma procede, in via autonoma, alla cancellazione dall'elenco dei soggetti previsti dal presente articolo, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.