Art. 7 
 
                Attivazione e liquidazione del Buono 
 
  1. Le autoscuole inserite nell'elenco di cui all'art. 6,  comma  3,
provvedono   all'attivazione    del    buono    nell'apposita    area
dell'applicazione web di cui all'art. 2. 
  2. Il beneficiario del buono consegue la patente e,  eventualmente,
anche la carta di qualificazione del  conducente,  per  le  quali  e'
stato  utilizzato  il  buono  medesimo,  entro  diciotto  mesi  dalla
relativa attivazione. 
  3. Le autoscuole provvedono al caricamento,  sull'applicazione  web
di cui all'art. 2, delle  informazioni  relative  ai  titoli  e  alle
abilitazioni eventualmente  conseguite  da  ciascun  beneficiario,  e
provvedono, altresi', all'emissione di fattura elettronica di importo
pari a quello del buono attivato, secondo le linee  guida  pubblicate
sull'applicazione web di cui all'art. 2. 
  4. Entro trenta giorni dall'accettazione della fattura ai sensi del
comma 3, alle autoscuole e' liquidato l'importo del buono attivato.