Art. 7 Attivazione e liquidazione del Buono 1. Le autoscuole inserite nell'elenco di cui all'art. 6, comma 3, provvedono all'attivazione del buono nell'apposita area dell'applicazione web di cui all'art. 2. 2. Il beneficiario del buono consegue la patente e, eventualmente, anche la carta di qualificazione del conducente, per le quali e' stato utilizzato il buono medesimo, entro diciotto mesi dalla relativa attivazione. 3. Le autoscuole provvedono al caricamento, sull'applicazione web di cui all'art. 2, delle informazioni relative ai titoli e alle abilitazioni eventualmente conseguite da ciascun beneficiario, e provvedono, altresi', all'emissione di fattura elettronica di importo pari a quello del buono attivato, secondo le linee guida pubblicate sull'applicazione web di cui all'art. 2. 4. Entro trenta giorni dall'accettazione della fattura ai sensi del comma 3, alle autoscuole e' liquidato l'importo del buono attivato.