LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  recante  il
Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria e successive modificazioni (di seguito, «TUF»); 
  Vista la direttiva (UE)  2017/828  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 maggio 2017 (di seguito, «SHRD 2»), che modifica  la
direttiva   2007/36/CE   per   quanto   riguarda    l'incoraggiamento
dell'impegno a lungo termine degli azionisti; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 della Commissione
del 3 settembre 2018 che stabilisce i requisiti  minimi  d'attuazione
delle disposizioni della direttiva 2007/36/CE del Parlamento  europeo
e  del  Consiglio  per  quanto   riguarda   l'identificazione   degli
azionisti,  la  trasmissione  delle  informazioni  e   l'agevolazione
dell'esercizio dei diritti degli azionisti; 
  Visto il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, di  «Attuazione
della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
17 maggio 2017, che  modifica  la  direttiva  2007/36/CE  per  quanto
riguarda  l'incoraggiamento  dell'impegno  a  lungo   termine   degli
azionisti», il quale ha modificato, tra l'altro, alcune  disposizioni
del predetto TUF al fine di consentire l'adeguamento della disciplina
nazionale alla SHRD 2; 
  Visto il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 84, di  «Attuazione
dell'art. 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per  quanto  riguarda
l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti  e  la
disciplina del sistema di governo societario»; 
  Visto l'art. 83-duodecies, comma 3, del TUF, che  attribuisce  alla
Consob  la  potesta'  di  stabilire  con  regolamento  i  criteri  di
ripartizione dei costi tra l'emittente e i  soci  con  riguardo  alla
richiesta di identificazione su istanza dei soci; 
  Visto il regolamento  di  attuazione  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58,  concernente  la  disciplina  degli  emittenti,
adottato con delibera n.  11971  del  14  maggio  1999  e  successive
modificazioni (di seguito, «regolamento emittenti»); 
  Considerata la necessita' di adeguare la disciplina  contenuta  nel
predetto  regolamento  emittenti  alla  normativa  europea   e   alle
previsioni nazionali di recepimento,  in  particolare  contenute  nel
decreto legislativo n. 49/2019; 
  Valutata, altresi', l'esigenza  di  apportare  ulteriori  marginali
modifiche di coordinamento della disciplina; 
  Valutate le osservazioni del Comitato degli operatori di mercato  e
degli investitori, istituito con delibera  del  12  giugno  2018,  n.
20477, nonche' le osservazioni pervenute in risposta al documento  di
consultazione pubblicato  in  data  3  agosto  2020,  concernente  le
modifiche del provvedimento unico sul  post-trading  della  Consob  e
della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, recante la «Disciplina delle
controparti centrali, dei depositari  centrali  e  dell'attivita'  di
gestione accentrata», come rappresentate nella relazione illustrativa
pubblicata  sul  sito  internet  della  Consob  contestualmente  alla
presente delibera; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio
  1999 concernente la disciplina degli emittenti. 
 
  1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato  con
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive  modificazioni,  e'
modificato come segue: 
    a) nella Parte II, Titolo II,  Capo  I,  all'art.  35,  comma  1,
lettera  e),  le  parole  «nell'allegato  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nell'art. 3, comma 1, lettera a),»; 
    b) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione IV, all'art.  72,
comma 4: 
      i) nel primo periodo, le parole  «della  societa'  di  gestione
accentrata e con  le  modalita'  da  questa»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del depositario centrale e con le modalita' da questo»; 
      ii) nel secondo periodo, le parole  «la  societa'  di  gestione
accentrata»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «il   depositario
centrale»; 
    c) nella Parte III, Titolo III, Capo III, all'art. 133-bis: 
      i) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Le societa' italiane con  azioni  negoziate  nei  mercati
regolamentati e, qualora lo  statuto  preveda  la  facolta'  indicata
nell'art. 83-duodecies, comma 5, del testo  unico,  le  societa'  con
azioni  negoziate   nei   sistemi   multilaterali   di   negoziazione
disciplinano nel proprio statuto i criteri di ripartizione dei  costi
fra i soci e la societa' nel  caso  in  cui  la  richiesta  dei  dati
identificativi degli azionisti sia effettuata dai soci ai  sensi  del
comma 3 del medesimo articolo, fermo quanto previsto dal comma 2  del
presente articolo.»; 
      ii) nel comma 3,  le  parole  «all'ipotesi  prevista  nell'art.
83-duodecies, comma 3, del testo unico, tali oneri sono interamente a
carico della  societa'»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  le
ipotesi previste nell'art. 83-duodecies, comma  3,  del  testo  unico
ulteriori rispetto a quella del comma precedente, tali oneri  sono  a
carico della societa' solo per la meta'»; 
    d) nella Parte III, Titolo IV, Capo II: 
      i) all'art.  135,  comma  1,  la  parola«,  "partecipante"»  e'
soppressa e  le  parole  «nell'art.  1  del  regolamento  recante  la
disciplina dei servizi di gestione accentrata, di  liquidazione,  dei
sistemi di garanzia e delle relative societa'  di  gestione  adottato
dalla Banca d'Italia  e  dalla  Consob  il  22  febbraio  2008»  sono
sostituite dalle seguenti: «nell'art. 2 del provvedimento  unico  sul
post-trading adottato dalla Consob  e  dalla  Banca  d'Italia  il  13
agosto 2018»; 
      ii) all'art. 136: 
        1.  nel  comma  1,  le  parole  «alla  societa'  di  gestione
accentrata»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «al   depositario
centrale»; 
        2. nel comma 3, primo periodo, le parole  «alla  societa'  di
gestione accentrata» sono sostituite dalle seguenti: «al  depositario
centrale» e, nell'ultimo periodo, le parole «La societa' di  gestione
accentrata»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «Il   depositario
centrale»; 
        3. nel comma  7,  lettera  a),  le  parole  «la  societa'  di
gestione accentrata» sono sostituite dalle seguenti: «il  depositario
centrale»; 
    e) nella Parte III, titolo V-bis, Capo I, Sezione  III,  all'art.
144-sexies, comma 4-quater, le parole «dall'art. 23  del  regolamento
recante  la  disciplina  dei  servizi  di  gestione  accentrata,   di
liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle  relative  societa'  di
gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22  febbraio
2008» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 43 del provvedimento
unico sul post-trading adottato dalla Consob e dalla  Banca  d'Italia
il 13 agosto 2018».