Art. 2 Assegnazione delle risorse 1. L'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, e' stabilita con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, secondo quanto definito nel successivo art. 4 inerente alla procedura per la presentazione delle proposte progettuali e la valutazione e la selezione delle istanze, sulla base di una procedura competitiva, con riferimento a criteri chiari, trasparenti e non discriminatori. 2. I finanziamenti relativi alla realizzazione delle stazioni di rifornimento di idrogeno, ai sensi del regolamento delegato (UE) 2021/2139 che integra il regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, sono concessi nel limite massimo del 50% del costo.