Art. 3 Criteri per la localizzazione delle stazioni di rifornimento e per la selezione delle proposte progettuali 1. Per la localizzazione delle stazioni di rifornimento a base di idrogeno si considerano prioritarie le aree strategiche per i trasporti stradali pesanti, quali le zone prossime a terminal interni e le rotte piu' densamente attraversate da mezzi per il trasporto delle merci a lungo raggio e per i servizi del trasporto pubblico locale e/o regionale con mezzi alimentati a idrogeno. 2. La localizzazione delle stazioni di rifornimento deve rispondere, in via prioritaria, alle esigenze delle seguenti aree: l'asse stradale del Brennero in direzione nord-sud sino alla pianura padana, e le infrastrutture di trasporto ad esso contigue; il corridoio est-ovest da Torino a Trieste e le infrastrutture di trasporto ad esse contigue; i corridoi delle reti trans-europee di trasporto (TEN-T) e i punti transfrontalieri (cross-border); l'ambito territoriale di riferimento dei servizi di trasporto pubblico locale e/o regionale con materiale rotabile alimentato a idrogeno; l'ambito delle hydrogen valleys e le relative infrastrutture di trasporto. 3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, provvede alla valutazione ed alla selezione delle proposte progettuali presentate sulla base dei criteri di seguito elencati: la prossimita' della stazione di rifornimento ad assi viari caratterizzati da elevati volumi di traffico veicolare pesante, previa validazione dei dati trasportistici da parte dei soggetti proprietari, titolari o concedenti le infrastrutture oggetto della proposta progettuale; la presenza di collegamenti di trasporto transfrontalieri e corridoi di interesse europeo (TEN-T); la prossimita' dei centri di produzione di idrogeno all'asse viario oggetto della proposta progettuale, nonche' al luogo di ubicazione della stazione di rifornimento, a prescindere dalla localizzazione della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (FER) utilizzata per la produzione dell'idrogeno, in coerenza con quanto indicato dall'art. 23 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», fatto salvo il rispetto del principio di addizionalita' della produzione di energia rinnovabile, in linea con i requisiti specificati nella proposta di atto delegato della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che definisce le regole per la produzione di combustibili per i trasporti, liquidi e gassosi, che non hanno origine biologica; il ribasso sulla percentuale di cofinanziamento richiesto, fermo restando il limite massimo indicato all'art. 2, comma 2 del presente decreto; la coerenza della proposta progettuale con gli investimenti relativi alle risorse di cui alla componente M2C2 del PNRR - Investimento 4.4 «Rinnovo flotte bus e treni verdi», con particolare riguardo alla presenza, nell'ambito territoriale di riferimento, di servizi di trasporto pubblico locale e/o regionale con alimentazione a idrogeno; la condivisione della proposta progettuale con le regioni, le province autonome, gli enti locali o le autorita' coinvolti dal processo autorizzativo; la coerenza della proposta progettuale con i protocolli d'intesa sui progetti bandiera del PNRR stipulati dal Governo con le Regioni Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Basilicata e Puglia al fine di realizzare siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse; la valutazione di idoneita' e affidabilita' del soggetto proponente sotto il profilo tecnico, gestionale e operativo, con riguardo anche al livello di maturita' progettuale e alla sostenibilita' economico-finanziaria del progetto proposto; la minimizzazione, nello svolgimento ordinario delle attivita', del trasferimento dell'idrogeno su mezzi di trasporto stradale dal sito di produzione al sito di stoccaggio, rifornimento e utilizzo dell'idrogeno, dettagliando altresi' l'eliminazione graduale, anche per fasi, di tale trasferimento; la maturita' e di sostenibilita' del progetto proposto, con riguardo specifico agli aspetti di natura ambientale, trasportistica, energetica, tecnico-operativa, di sicurezza, economico-gestionale e al cronoprogramma di attuazione dell'intervento. 4. Le proposte progettuali devono presentare un'analisi quantitativa integrata della filiera industriale ed operativa, con riguardo particolare alle fasi di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (FER), produzione di idrogeno con l'eventuale trasporto della molecola, realizzazione di infrastrutture atte alla distribuzione, allo stoccaggio e all'utilizzo dell'idrogeno. 5. Le proposte progettuali devono indicare un'analisi dettagliata dei fabbisogni energetici richiesti per la produzione, la distribuzione e l'utilizzo dell'idrogeno da fonti rinnovabili, con indicazione delle valutazioni previsionali e dei monitoraggi intermedi e finali dell'investimento definiti ai sensi dello schema metodologico reso disponibile con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali. 6. Le proposte progettuali devono evidenziare le potenzialita' di sviluppo per fasi modulari del singolo investimento, anche in ottica di utilizzo multiuso delle infrastrutture, prevedendo l'erogazione dell'idrogeno a 350 bar e 700 bar per veicoli pesanti e leggeri, in linea con gli standard tecnici internazionali relativi alle infrastrutture ed al protocollo di rifornimento, con priorita' per le stazioni di rifornimento da localizzarsi nelle aree che offrono possibilita' di sinergie con l'utilizzo dell'idrogeno da parte di altri centri di domanda, al di fuori del settore dei trasporti, come gli impianti chimici, e, nei trasporti, da parte di flotte del servizio di trasporto pubblico locale e/o regionale, anche al fine di aumentare l'utilizzo e la domanda di idrogeno, e di ridurne i costi. 7. Le proposte progettuali devono illustrare la sostenibilita' tecnico-economica dell'investimento, con indicazione dei soggetti economici responsabili del servizio e del coordinamento della filiera industriale e operativa dell'intervento.