Art. 3 
 
 
Criteri per la localizzazione delle stazioni di rifornimento e per la
                selezione delle proposte progettuali 
 
  1. Per la localizzazione delle stazioni di rifornimento a  base  di
idrogeno  si  considerano  prioritarie  le  aree  strategiche  per  i
trasporti stradali pesanti, quali le zone prossime a terminal interni
e le rotte piu' densamente attraversate da  mezzi  per  il  trasporto
delle merci a lungo raggio e per i  servizi  del  trasporto  pubblico
locale e/o regionale con mezzi alimentati a idrogeno. 
  2.  La  localizzazione  delle   stazioni   di   rifornimento   deve
rispondere, in via prioritaria, alle esigenze delle seguenti aree: 
    l'asse stradale del Brennero  in  direzione  nord-sud  sino  alla
pianura padana, e le infrastrutture di trasporto ad esso contigue; 
    il corridoio est-ovest da Torino a Trieste e le infrastrutture di
trasporto ad esse contigue; 
    i corridoi delle reti trans-europee  di  trasporto  (TEN-T)  e  i
punti transfrontalieri (cross-border); 
    l'ambito territoriale di riferimento  dei  servizi  di  trasporto
pubblico locale e/o regionale con  materiale  rotabile  alimentato  a
idrogeno; 
    l'ambito delle hydrogen valleys e le relative  infrastrutture  di
trasporto. 
  3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili
-  Direzione  generale  per  le  strade  e  le   autostrade,   l'alta
sorveglianza  sulle  infrastrutture  stradali  e  la  vigilanza   sui
contratti concessori autostradali, provvede alla valutazione ed  alla
selezione  delle  proposte  progettuali  presentate  sulla  base  dei
criteri di seguito elencati: 
    la prossimita' della  stazione  di  rifornimento  ad  assi  viari
caratterizzati da  elevati  volumi  di  traffico  veicolare  pesante,
previa validazione dei dati  trasportistici  da  parte  dei  soggetti
proprietari, titolari o concedenti le  infrastrutture  oggetto  della
proposta progettuale; 
    la presenza  di  collegamenti  di  trasporto  transfrontalieri  e
corridoi di interesse europeo (TEN-T); 
    la prossimita' dei centri  di  produzione  di  idrogeno  all'asse
viario oggetto  della  proposta  progettuale,  nonche'  al  luogo  di
ubicazione  della  stazione  di  rifornimento,  a  prescindere  dalla
localizzazione  della  produzione  di  energia  elettrica  da   fonte
rinnovabile (FER) utilizzata  per  la  produzione  dell'idrogeno,  in
coerenza con quanto indicato dall'art. 23 del decreto-legge 30 aprile
2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno  2022,
n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione  del  Piano
nazionale di ripresa e  resilienza»,  fatto  salvo  il  rispetto  del
principio di addizionalita' della produzione di energia  rinnovabile,
in linea con i requisiti specificati nella proposta di atto  delegato
della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, che definisce le regole per  la  produzione  di
combustibili per i  trasporti,  liquidi  e  gassosi,  che  non  hanno
origine biologica; 
    il ribasso sulla percentuale di cofinanziamento richiesto,  fermo
restando il limite massimo indicato all'art. 2, comma 2 del  presente
decreto; 
    la coerenza  della  proposta  progettuale  con  gli  investimenti
relativi  alle  risorse  di  cui  alla  componente  M2C2  del  PNRR -
Investimento 4.4 «Rinnovo flotte bus e treni verdi», con  particolare
riguardo alla presenza, nell'ambito territoriale di  riferimento,  di
servizi di trasporto pubblico locale e/o regionale con  alimentazione
a idrogeno; 
    la condivisione della proposta progettuale  con  le  regioni,  le
province autonome, gli enti  locali  o  le  autorita'  coinvolti  dal
processo autorizzativo; 
    la coerenza della proposta progettuale con i protocolli  d'intesa
sui progetti bandiera del PNRR stipulati dal Governo con  le  Regioni
Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Basilicata e Puglia al  fine
di  realizzare  siti  di  produzione  di  idrogeno  verde   in   aree
industriali dismesse; 
    la  valutazione  di  idoneita'  e  affidabilita'   del   soggetto
proponente sotto il profilo  tecnico,  gestionale  e  operativo,  con
riguardo  anche  al  livello  di   maturita'   progettuale   e   alla
sostenibilita' economico-finanziaria del progetto proposto; 
    la minimizzazione, nello svolgimento ordinario  delle  attivita',
del trasferimento dell'idrogeno su mezzi di  trasporto  stradale  dal
sito di produzione al sito di  stoccaggio,  rifornimento  e  utilizzo
dell'idrogeno, dettagliando altresi' l'eliminazione  graduale,  anche
per fasi, di tale trasferimento; 
    la maturita' e  di  sostenibilita'  del  progetto  proposto,  con
riguardo specifico agli aspetti di natura ambientale, trasportistica,
energetica, tecnico-operativa, di sicurezza,  economico-gestionale  e
al cronoprogramma di attuazione dell'intervento. 
  4.   Le   proposte   progettuali   devono   presentare   un'analisi
quantitativa integrata della filiera industriale  ed  operativa,  con
riguardo particolare alle fasi di produzione di energia elettrica  da
fonte rinnovabile  (FER),  produzione  di  idrogeno  con  l'eventuale
trasporto della molecola, realizzazione di infrastrutture  atte  alla
distribuzione, allo stoccaggio e all'utilizzo dell'idrogeno. 
  5. Le proposte progettuali devono indicare  un'analisi  dettagliata
dei  fabbisogni  energetici   richiesti   per   la   produzione,   la
distribuzione e l'utilizzo dell'idrogeno da  fonti  rinnovabili,  con
indicazione  delle  valutazioni  previsionali   e   dei   monitoraggi
intermedi e finali dell'investimento definiti ai sensi  dello  schema
metodologico  reso  disponibile  con  decreto  del  Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per
le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza  sulle  infrastrutture
stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali. 
  6. Le proposte progettuali devono evidenziare le  potenzialita'  di
sviluppo per fasi modulari del singolo investimento, anche in  ottica
di utilizzo multiuso delle  infrastrutture,  prevedendo  l'erogazione
dell'idrogeno a 350 bar e 700 bar per veicoli pesanti e  leggeri,  in
linea  con  gli  standard  tecnici   internazionali   relativi   alle
infrastrutture ed al protocollo di rifornimento, con priorita' per le
stazioni di rifornimento  da  localizzarsi  nelle  aree  che  offrono
possibilita' di sinergie con l'utilizzo  dell'idrogeno  da  parte  di
altri centri di domanda, al di fuori del settore dei trasporti,  come
gli impianti chimici, e,  nei  trasporti,  da  parte  di  flotte  del
servizio di trasporto pubblico locale e/o regionale, anche al fine di
aumentare l'utilizzo e la domanda di idrogeno, e di ridurne i costi. 
  7. Le proposte  progettuali  devono  illustrare  la  sostenibilita'
tecnico-economica dell'investimento,  con  indicazione  dei  soggetti
economici responsabili del servizio e del coordinamento della filiera
industriale e operativa dell'intervento.