Art. 6
Obblighi di monitoraggio e messa a disposizione dei dati delle
sperimentazioni
1. In coerenza con la natura di sperimentazione dell'ambito di
investimento oggetto di finanziamento con le risorse di cui all'art.
1, comma 1, lo sviluppo delle attivita' dettagliate nella proposta
progettuale deve essere condotto nel rispetto dei piani di
monitoraggio intermedi e finali dell'investimento definiti ai sensi
dello schema metodologico reso disponibile con decreto del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione
generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle
infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori
autostradali, con specifico riguardo ai volumi di traffico, ai costi
di gestione, alle analisi energetiche e agli impatti di natura
ambientale.
2. La Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo
sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza e la Direzione
generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle
infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori
autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili predispongono, con cadenza annuale a partire dal 2024, un
rapporto tecnico sull'attuazione degli investimenti e gli aspetti
rilevanti della sperimentazione, con specifico riguardo alle analisi
energetiche, ai costi di gestione ed operativi, alle analisi
trasportistiche e agli impatti di natura ambientale.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili - Direzione generale per le strade e le autostrade,
l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui
contratti concessori autostradali sono stabilite le modalita' e le
frequenze di trasmissione dei dati relativi al monitoraggio fisico ed
economico dell'intervento da parte dei soggetti beneficiari delle
risorse di cui all'art. 1, comma 1.