Art. 6 
 
 
Obblighi di monitoraggio  e  messa  a  disposizione  dei  dati  delle
                           sperimentazioni 
 
  1. In coerenza con la  natura  di  sperimentazione  dell'ambito  di
investimento oggetto di finanziamento con le risorse di cui  all'art.
1, comma 1, lo sviluppo delle attivita'  dettagliate  nella  proposta
progettuale  deve  essere  condotto  nel  rispetto   dei   piani   di
monitoraggio intermedi e finali dell'investimento definiti  ai  sensi
dello schema metodologico reso disponibile con decreto del  Ministero
delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  -  Direzione
generale per le strade e le  autostrade,  l'alta  sorveglianza  sulle
infrastrutture stradali  e  la  vigilanza  sui  contratti  concessori
autostradali, con specifico riguardo ai volumi di traffico, ai  costi
di gestione, alle  analisi  energetiche  e  agli  impatti  di  natura
ambientale. 
  2. La Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico,  lo
sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza  e  la  Direzione
generale per le strade e le  autostrade,  l'alta  sorveglianza  sulle
infrastrutture stradali  e  la  vigilanza  sui  contratti  concessori
autostradali del Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili predispongono, con cadenza annuale a partire dal 2024, un
rapporto tecnico sull'attuazione degli  investimenti  e  gli  aspetti
rilevanti della sperimentazione, con specifico riguardo alle  analisi
energetiche,  ai  costi  di  gestione  ed  operativi,  alle   analisi
trasportistiche e agli impatti di natura ambientale. 
  3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili - Direzione generale  per  le  strade  e  le  autostrade,
l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza  sui
contratti concessori autostradali sono stabilite le  modalita'  e  le
frequenze di trasmissione dei dati relativi al monitoraggio fisico ed
economico dell'intervento da parte  dei  soggetti  beneficiari  delle
risorse di cui all'art. 1, comma 1.