IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante: «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 recante integrazioni alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016; Visto l'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attivita' economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data del 1° gennaio 2022, in relazione agli eventi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 1/2018, verificatisi negli anni 2019 e 2020, e' stata autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027; Considerato che la medesima disposizione dispone che alla disciplina delle modalita' di determinazione e concessione dei contributi e all'assegnazione delle risorse finanziarie in proporzione ai citati fabbisogni si provvede con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relative all'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, e d'intesa con le medesime, nel rispetto dei criteri stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 e al netto degli eventuali contributi gia' percepiti ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, lettera c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018; Ravvisata quindi la necessita' di disciplinare le modalita' attuative del riconoscimento dei contributi in relazione ai danni subiti dai soggetti privati e dalle attivita' economiche e produttive in conseguenza degli eventi calamitosi occorsi negli anni 2019 e 2020, avendo cura di ridurre al minimo gli adempimenti in capo ai richiedenti i contributi, valorizzando al massimo le informazioni gia' fornite in occasione della ricognizione operata in attuazione delle relative ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile; Considerato che, in attuazione dell'art. 1, comma 448, della legge n. 234/2021, e' necessario individuare i contesti emergenziali verificatisi negli anni 2019 e 2020 a cui applicare le disposizioni di cui al presente provvedimento; Acquisita l'intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 29 settembre 2022; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 Contributi a favore dei soggetti privati e delle attivita' economiche e produttive 1. I Commissari delegati o i soggetti responsabili nominati con riferimento agli eventi emergenziali indicati nell'allegato A alla presente ordinanza provvedono, anche avvalendosi di soggetti attuatori, al coordinamento delle attivita' di raccolta e di integrazione e aggiornamento delle istruttorie relative ai contributi per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attivita' economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate e trasmesse al Dipartimento della protezione civile alla data del 1° gennaio 2022, fermo restando l'ammontare complessivo di detti fabbisogni. 2. Le attivita' di cui al comma 1 sono espletate, per quanto concerne i soggetti privati sulla base dell'allegato B alla presente ordinanza e per le attivita' economiche e produttive sulla base dell'allegato C, fatti salvi i provvedimenti dei Commissari delegati eventualmente gia' adottati se previamente condivisi con il Dipartimento della protezione civile. 3. Per ciascuna regione, all'esito delle attivita' di cui al comma 1, con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile si provvede al riparto e all'assegnazione delle relative risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 ottobre 2022 Il Capo del Dipartimento: Curcio __________ Avvertenza: Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: www.protezionecivile.it, sezione provvedimenti.