L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
  Visto l'art. 213, comma 8, prima parte, del  codice  dei  contratti
pubblici, ai sensi di cui, per le  proprie  finalita'  istituzionali,
l'Autorita' gestisce la Banca dati nazionale dei contratti  pubblici,
nella quale  confluiscono,  oltre  alle  informazioni  acquisite  per
competenza  tramite  i  propri  sistemi   informatizzati,  tutte   le
informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche  a  livello
territoriale, onde garantire accessibilita'  unificata,  trasparenza,
pubblicita' e tracciabilita' delle procedure di gara e delle  fasi  a
essa prodromiche e successive; 
  Visto l'art. 213, comma 8, seconda parte, del codice dei  contratti
pubblici,  secondo  cui  con   proprio   provvedimento,   l'Autorita'
individua le modalita' e i tempi entro i quali i titolari di suddette
banche dati,  previa  stipula  di  protocolli  di  interoperabilita',
garantiscono la confluenza dei dati medesimi  nell'unica  banca  dati
accreditata,  di  cui  la  medesima  Autorita'  e'  titolare  in  via
esclusiva.  Per  le  opere  pubbliche,  l'Autorita',   il   Ministero
dell'economia e delle finanze e il Ministero delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili, la Presidenza del Consiglio dei ministri
e le regioni  e  le  province  autonome  quali  gestori  dei  sistemi
informatizzati di cui al comma 4 dell'art. 29 concordano le modalita'
di rilevazione e interscambio delle  informazioni  nell'ambito  della
Banca dati nazionale dei contratti pubblici, della banca dati di  cui
all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di
cui all'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144  e  della
banca dati di cui all'art. 36 del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114, al fine di assicurare,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e
del presente codice, il rispetto del principio di unicita' dell'invio
delle informazioni e la riduzione degli oneri  amministrativi  per  i
soggetti di cui all'art. 1, comma 1,  l'efficace  monitoraggio  dalla
programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilita' dei
relativi flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in termini
di trasparenza preventiva; 
  Visto l'art. 213, comma  9,  del  codice  dei  contratti  pubblici,
secondo cui, per la gestione della banca dati  di  cui  al  comma  8,
l'Autorita'  si  avvale  dell'Osservatorio  dei  contratti   pubblici
relativi a lavori, servizi  e  forniture,  composto  da  una  sezione
centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le  regioni  e  le
province   autonome.   L'Osservatorio   opera   mediante    procedure
informatiche, sulla base di apposite  convenzioni,  anche  attraverso
collegamento  con  i  relativi  sistemi  in  uso  presso  le  sezioni
regionali e presso altre amministrazioni pubbliche e  altri  soggetti
operanti nel settore dei contratti pubblici; 
  Visto il succitato art. 213, comma  9,  del  codice  dei  contratti
pubblici,  secondo  cui  l'Autorita'  stabilisce  le   modalita'   di
funzionamento dell'Osservatorio nonche' le informazioni obbligatorie,
i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti sono
tenuti a trasmettere all'Osservatorio; 
  Visto il richiamato comma 9 e  il  comma  13,  dell'art.  213,  del
codice dei  contratti  pubblici  che  prevedono  l'irrogazione  della
sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 25.000 euro nei confronti
del soggetto  che  ometta,  senza  giustificato  motivo,  di  fornire
informazioni richieste ovvero fornisca informazioni non veritiere; 
  Visto l'art. 81,  comma  1,  del  codice  dei  contratti  pubblici,
secondo cui la documentazione comprovante il possesso  dei  requisiti
di  carattere  generale,   tecnico-professionale   ed   economico   e
finanziario, per la partecipazione alle  procedure  disciplinate  dal
presente codice  e  per  il  controllo  in  fase  di  esecuzione  del
contratto della  permanenza  dei  suddetti  requisiti,  e'  acquisita
esclusivamente attraverso  la  Banca  dati  nazionale  dei  contratti
pubblici, di cui all'art. 213, comma 8; 
  Visto l'art. 81,  comma  2,  del  codice  dei  contratti  pubblici,
secondo cui, per le finalita' di cui al comma  1,  l'ANAC  individua,
con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e  con  l'AgID,  i  dati
concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione
ai quali  e'  obbligatoria  la  verifica  attraverso  la  Banca  dati
nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche  per
l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati,
anche mediante la piattaforma di  cui  all'art.  50-ter  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' i  criteri  e  le  modalita'
relative  all'accesso  e   al   funzionamento   della   banca   dati.
L'interoperabilita' tra le diverse banche  dati  gestite  dagli  enti
certificanti coinvolte nel procedimento,  nonche'  tra  queste  e  le
banche dati gestite dall'ANAC, e'  assicurata  secondo  le  modalita'
individuate dall'AgID con le linee guida in materia; 
  Visto l'art. 81, comma 4, del  codice  dei  contratti  pubblici  ai
sensi del  quale,  presso  la  Banca  dati  nazionale  dei  contratti
pubblici e' istituito il fascicolo virtuale dell'operatore  economico
nel quale sono presenti i dati utili alla  verifica  dell'assenza  di
motivi  di  esclusione  di  cui  all'art.   80,   l'attestazione   di
qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, nonche' i dati e
documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'art. 83; 
  Visto il succitato art. 81,  comma  4,  del  codice  dei  contratti
pubblici, secondo cui il fascicolo  virtuale  e'  utilizzato  per  la
partecipazione alle singole gare e i dati e documenti ivi  contenuti,
nei  termini  di  efficacia  di  ciascuno  di  essi,  possono  essere
utilizzati anche per gare diverse; 
  Visto l'art. 81, comma 4-bis, del codice  dei  contratti  pubblici,
secondo  cui  le  amministrazioni  competenti   al   rilascio   delle
certificazioni di cui all'art. 80 realizzano, mediante adozione delle
necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire
alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici la disponibilita' in
tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale,  mediante
accesso  alle  proprie  banche  dati,  con  modalita'   automatizzate
mediante interoperabilita' secondo le modalita' individuate dall'AgID
con le linee guida in materia; 
  Visto il succitato  comma  4-bis,  dell'art.  81,  del  codice  dei
contratti pubblici, secondo cui, fino alla data di entrata in  vigore
del provvedimento di cui al comma 2, l'ANAC puo' predisporre  elenchi
di operatori economici gia' accertati e le modalita'  per  l'utilizzo
degli accertamenti per gare diverse; 
  Visto il comunicato del  Presidente  dell'Autorita',  adottato  dal
Consiglio dell'Autorita' in data  29  novembre  2021,  con  cui  sono
individuati gli step necessari alla  completa  attuazione  del  nuovo
quadro  normativo,  con  la  precisazione  che,  fino  a   successivo
intervento  dell'Autorita',  restano  fermi  tutti  gli  obblighi  di
comunicazione esistenti  nei  confronti  dell'Osservatorio  ai  sensi
degli articoli 29 e 81 del codice dei contratti pubblici; 
  Considerata la necessita'  di  fornire  indicazioni  operative  per
l'avvio del  fascicolo  virtuale  dell'operatore  economico  previsto
dall'art. 81, comma 4, del codice dei contratti pubblici; 
  Viste la nota prot. n. 64230 del 4 agosto 2022 e la nota  prot.  n.
64231 del 4 agosto 2022 con cui l'Autorita' ha  sottoposto  il  testo
della  presente  delibera,  rispettivamente,   al   Ministero   delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  e  all'Agenzia  per
l'Italia digitale, al fine di acquisire le rispettive intese; 
  Vista l'intesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, accordata con nota del 6 ottobre 2022; 
  Vista l'intesa dell'Agenzia per l'Italia  digitale,  accordata  con
nota del 26 settembre 2022; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente delibera si intende per: 
    BDNCP, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici,  istituita
dall'art. 62-bis del Codice dell'amministrazione digitale di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e disciplinata dall'art. 213,
comma 8 del codice dei contratti pubblici; 
    FVOE, il fascicolo virtuale dell'operatore economico in cui  sono
contenuti tutti i dati concernenti la partecipazione alle gare  e  il
loro esito,  in  relazione  ai  quali  e'  obbligatoria  la  verifica
attraverso la BDNCP dell'assenza  di  motivi  di  esclusione  di  cui
all'art. 80 del codice dei contratti pubblici,  dell'attestazione  di
cui all'art.  84,  comma  1,  per  i  soggetti  esecutori  di  lavori
pubblici, nonche'  dei  dati  e  documenti  relativi  ai  criteri  di
selezione di cui all'art. 83 del medesimo codice; 
    Lista operatori verificati, l'elenco  degli  operatori  economici
gia' accertati previsto dall'art. 81, comma  4-bis,  del  codice  dei
contratti pubblici; 
    SIMOG, il Sistema monitoraggio gare; 
    CIG, il Codice identificativo gara; 
    OE, Operatore economico; 
    PASSOE, il documento che attesta che l'OE puo' essere  verificato
tramite il FVOE; 
    PEC, la Posta elettronica certificata; 
    CAD,  il  decreto  legislativo  n.  82/2005  recante  il   Codice
dell'amministrazione   digitale   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    SPID, il Sistema pubblico di identita' digitale di  cui  all'art.
64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.