Art. 2
Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente provvedimento individua i dati concernenti la
partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali e'
obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei
contratti pubblici e disciplina i termini e le regole tecniche per
l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati,
nonche' i criteri e le modalita' relative all'accesso e al
funzionamento della banca dati. In particolare mediante il FVOE sono
effettuati:
la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso
dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento
disciplinate dal codice dei contratti pubblici. Per le procedure di
importo inferiore a 40.000 euro l'utilizzo del sistema e'
facoltativo, previa acquisizione di un CIG ordinario;
il controllo della dichiarazione del subappaltatore attestante
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e il possesso
dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del codice;
il controllo del possesso dei requisiti di selezione e
dell'assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 in capo
ai soggetti ausiliari;
il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza
dei requisiti di cui ai punti precedenti.
2. Il FVOE consente:
a) alle stazioni appaltanti, attraverso un'interfaccia web e i
servizi di interoperabilita' con gli enti certificanti,
l'acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei
requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici;
b) agli operatori economici, tramite apposite funzionalita',
l'inserimento nel fascicolo dei dati e delle certificazioni
comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione e' a
loro carico;
c) il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione
a piu' procedure di affidamento, nei termini di validita' temporale
degli stessi; la validita' temporale delle certificazioni riguardanti
i requisiti di carattere generale e' stabilita convenzionalmente in
centoventi giorni, ove non diversamente indicato;
d) il riuso da parte delle stazioni appaltanti dell'esito delle
verifiche effettuate sul possesso dei requisiti per la partecipazione
ad altre procedure di affidamento e l'accesso ai documenti a
comprova, nel limite di validita' temporale di cui sopra.
3. Per l'utilizzo del FVOE:
a) la stazione appaltante/ente aggiudicatore, tramite il
responsabile del procedimento abilitato, acquisisce il CIG per
ciascuna procedura di affidamento, indicando il soggetto abilitato
alla verifica dei requisiti;
b) l'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE,
indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende
partecipare. Il sistema rilascia un «PASSOE» da inserire nella busta
contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo
per l'OE di presentare le autocertificazioni richieste dalla
normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la
partecipazione alla procedura di affidamento, il «PASSOE» rappresenta
lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti
stessi da parte delle stazioni appaltanti. Esso consente la corretta
identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in
forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. Il PASSOE
deve essere acquisito per tutti i concorrenti, anche nel caso in cui
la stazione appaltante scelga di operare mediante l'inversione
procedimentale prevista dall'art. 1, comma 3, della legge n. 55/2019
fino al 30 giugno 2023, per i settori ordinari, e dall'art. 133,
comma 8, del codice dei contratti pubblici per i settori speciali. Il
mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la
documentazione amministrativa da' luogo all'attivazione della
procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del
codice, da parte della stazione appaltante, con conseguente
esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine
all'uopo assegnato;
c) in caso di ricorso all'avvalimento ex art. 89 del codice,
l'impresa ausiliaria acquisisce il PASSOE che e' incluso nel
documento di partecipazione da parte dell'operatore economico;
d) in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del codice,
l'impresa subappaltatrice produce il PASSOE con le modalita' di cui
alla lettera b). L'aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione
della dichiarazione di cui al comma 7 del succitato articolo, genera
il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire
alla stazione appaltante le verifiche dell'impresa subappaltatrice.
4. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara che:
a) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante
i documenti indicati all'art. 5 avviene, ai sensi dell'art. 81, comma
1, del codice e della presente delibera attuativa, attraverso
l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorita' e, nello specifico,
mediante il FVOE;
b) tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura
devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo
all'apposito link sul portale dell'Autorita' (Servizi ad accesso
riservato - FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.
5. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile
organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati di cui alla lettera
a) e' effettuata ai sensi dell'art. 40, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e la relativa
verifica e' svolta con le modalita' previste dall'art. 71, comma 2,
del medesimo decreto.