Art. 2 
 
                  Oggetto ed ambito di applicazione 
 
  1. Il  presente  provvedimento  individua  i  dati  concernenti  la
partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione  ai  quali  e'
obbligatoria la verifica  attraverso  la  Banca  dati  nazionale  dei
contratti pubblici e disciplina i termini e le  regole  tecniche  per
l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati,
nonche'  i  criteri  e  le  modalita'  relative  all'accesso   e   al
funzionamento della banca dati. In particolare mediante il FVOE  sono
effettuati: 
    la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del  possesso
dei requisiti per la partecipazione  alle  procedure  di  affidamento
disciplinate dal codice dei contratti pubblici. Per le  procedure  di
importo  inferiore  a  40.000  euro   l'utilizzo   del   sistema   e'
facoltativo, previa acquisizione di un CIG ordinario; 
    il controllo della dichiarazione  del  subappaltatore  attestante
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e  il  possesso
dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del codice; 
    il  controllo  del  possesso  dei  requisiti   di   selezione   e
dell'assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80  in  capo
ai soggetti ausiliari; 
    il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza
dei requisiti di cui ai punti precedenti. 
  2. Il FVOE consente: 
    a) alle stazioni appaltanti, attraverso un'interfaccia  web  e  i
servizi   di   interoperabilita'   con   gli    enti    certificanti,
l'acquisizione  delle  certificazioni  comprovanti  il  possesso  dei
requisiti   di   carattere   generale,    tecnico-organizzativo    ed
economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici; 
    b) agli  operatori  economici,  tramite  apposite  funzionalita',
l'inserimento  nel  fascicolo  dei  dati   e   delle   certificazioni
comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione e' a
loro carico; 
    c) il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione
a piu' procedure di affidamento, nei termini di  validita'  temporale
degli stessi; la validita' temporale delle certificazioni riguardanti
i requisiti di carattere generale e' stabilita  convenzionalmente  in
centoventi giorni, ove non diversamente indicato; 
    d) il riuso da parte delle stazioni appaltanti  dell'esito  delle
verifiche effettuate sul possesso dei requisiti per la partecipazione
ad  altre  procedure  di  affidamento  e  l'accesso  ai  documenti  a
comprova, nel limite di validita' temporale di cui sopra. 
  3. Per l'utilizzo del FVOE: 
    a)  la  stazione  appaltante/ente   aggiudicatore,   tramite   il
responsabile  del  procedimento  abilitato,  acquisisce  il  CIG  per
ciascuna procedura di affidamento, indicando  il  soggetto  abilitato
alla verifica dei requisiti; 
    b) l'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE,
indica a sistema il CIG della procedura di  affidamento  cui  intende
partecipare. Il sistema rilascia un «PASSOE» da inserire nella  busta
contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo
per  l'OE  di  presentare  le  autocertificazioni   richieste   dalla
normativa  vigente  in  ordine  al  possesso  dei  requisiti  per  la
partecipazione alla procedura di affidamento, il «PASSOE» rappresenta
lo strumento necessario per procedere  alla  verifica  dei  requisiti
stessi da parte delle stazioni appaltanti. Esso consente la  corretta
identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si  presenti  in
forma aggregata, di tutti i soggetti che  lo  compongono.  Il  PASSOE
deve essere acquisito per tutti i concorrenti, anche nel caso in  cui
la  stazione  appaltante  scelga  di  operare  mediante  l'inversione
procedimentale prevista dall'art. 1, comma 3, della legge n.  55/2019
fino al 30 giugno 2023, per i  settori  ordinari,  e  dall'art.  133,
comma 8, del codice dei contratti pubblici per i settori speciali. Il
mancato  inserimento   del   PASSOE   nella   busta   contenente   la
documentazione  amministrativa  da'   luogo   all'attivazione   della
procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.  83,  comma  9  del
codice,  da  parte  della  stazione   appaltante,   con   conseguente
esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine
all'uopo assegnato; 
    c) in caso di ricorso all'avvalimento  ex  art.  89  del  codice,
l'impresa  ausiliaria  acquisisce  il  PASSOE  che  e'  incluso   nel
documento di partecipazione da parte dell'operatore economico; 
    d) in caso di ricorso al  subappalto  ex  art.  105  del  codice,
l'impresa subappaltatrice produce il PASSOE con le modalita'  di  cui
alla lettera b). L'aggiudicatario, contestualmente alla  trasmissione
della dichiarazione di cui al comma 7 del succitato articolo,  genera
il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al  fine  di  consentire
alla stazione appaltante le verifiche dell'impresa subappaltatrice. 
  4. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara che: 
    a) la verifica del possesso dei requisiti di carattere  generale,
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili  mediante
i documenti indicati all'art. 5 avviene, ai sensi dell'art. 81, comma
1,  del  codice  e  della  presente  delibera  attuativa,  attraverso
l'utilizzo della BDNCP gestita  dall'Autorita'  e,  nello  specifico,
mediante il FVOE; 
    b) tutti i soggetti  interessati  a  partecipare  alla  procedura
devono   obbligatoriamente   registrarsi   al    sistema    accedendo
all'apposito link sul  portale  dell'Autorita'  (Servizi  ad  accesso
riservato - FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute. 
  5. Per gli operatori economici non residenti  e  privi  di  stabile
organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati di cui alla  lettera
a) e' effettuata ai sensi dell'art.  40,  comma  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e la relativa
verifica e' svolta con le modalita' previste dall'art. 71,  comma  2,
del medesimo decreto.