Art. 3
Termini e regole tecniche di accesso al servizio
1. Il FVOE e' utilizzabile a partire dall'entrata in vigore della
presente delibera. La presente delibera disciplina le funzionalita' e
la documentazione a comprova dei requisiti disponibili nella prima
versione del fascicolo virtuale. Con successivi aggiornamenti saranno
disciplinate le nuove, funzionalita', i nuovi dati e documenti a
comprova dei requisiti acquisiti nel fascicolo nonche':
a. le modalita' per l'accesso al fascicolo mediante servizi di
interoperabilita' da parte delle piattaforme telematiche di
negoziazione;
b. le modalita' di accesso al fascicolo per le SOA;
c. le modalita' attraverso le quali gli operatori economici
potranno accedere alla documentazione inserita nel proprio fascicolo
mediante l'interoperabilita' con gli enti certificanti.
2. Nelle more della piena attuazione della Piattaforma digitale
nazionale dati di cui all'art. 50-ter del CAD, tutte le comunicazioni
svolte nell'ambito del FVOE tra ANAC e gli enti certificanti
avvengono nel rispetto delle linee guida AgID per l'interoperabilita'
tra le pubbliche amministrazioni.
3. Nelle more della piena integrazione con il sistema SPID,
l'accesso al FVOE avviene mediante credenziali personali username e
password e indicazione di una casella di posta elettronica
certificata personale.
4. Gli operatori economici non residenti e privi di stabile
organizzazione in Italia si dotano di un indirizzo di posta
elettronica certificata o di uno strumento analogo negli altri Stati
membri.
5. Ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del CAD sui documenti
inseriti dagli operatori economici e' apposta la firma digitale,
altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica
avanzata o, comunque, il documento e' formato, previa identificazione
informatica del suo autore, con modalita' tali da garantire la
sicurezza, l'integrita' e l'immodificabilita' del documento e, in
maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilita' all'autore.