Art. 3 
 
          Termini e regole tecniche di accesso al servizio 
 
  1. Il FVOE e' utilizzabile a partire dall'entrata in  vigore  della
presente delibera. La presente delibera disciplina le funzionalita' e
la documentazione a comprova dei requisiti  disponibili  nella  prima
versione del fascicolo virtuale. Con successivi aggiornamenti saranno
disciplinate le nuove, funzionalita', i  nuovi  dati  e  documenti  a
comprova dei requisiti acquisiti nel fascicolo nonche': 
    a. le modalita' per l'accesso al fascicolo  mediante  servizi  di
interoperabilita'  da  parte   delle   piattaforme   telematiche   di
negoziazione; 
    b. le modalita' di accesso al fascicolo per le SOA; 
    c. le modalita'  attraverso  le  quali  gli  operatori  economici
potranno accedere alla documentazione inserita nel proprio  fascicolo
mediante l'interoperabilita' con gli enti certificanti. 
  2. Nelle more della piena  attuazione  della  Piattaforma  digitale
nazionale dati di cui all'art. 50-ter del CAD, tutte le comunicazioni
svolte  nell'ambito  del  FVOE  tra  ANAC  e  gli  enti  certificanti
avvengono nel rispetto delle linee guida AgID per l'interoperabilita'
tra le pubbliche amministrazioni. 
  3. Nelle  more  della  piena  integrazione  con  il  sistema  SPID,
l'accesso al FVOE avviene mediante credenziali personali  username  e
password  e  indicazione  di  una  casella   di   posta   elettronica
certificata personale. 
  4. Gli  operatori  economici  non  residenti  e  privi  di  stabile
organizzazione  in  Italia  si  dotano  di  un  indirizzo  di   posta
elettronica certificata o di uno strumento analogo negli altri  Stati
membri. 
  5. Ai sensi dell'art.  20,  comma  1-bis,  del  CAD  sui  documenti
inseriti dagli operatori economici  e'  apposta  la  firma  digitale,
altro tipo di firma elettronica qualificata o una  firma  elettronica
avanzata o, comunque, il documento e' formato, previa identificazione
informatica del suo  autore,  con  modalita'  tali  da  garantire  la
sicurezza, l'integrita' e l'immodificabilita'  del  documento  e,  in
maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilita' all'autore.