Art. 3 Termini e regole tecniche di accesso al servizio 1. Il FVOE e' utilizzabile a partire dall'entrata in vigore della presente delibera. La presente delibera disciplina le funzionalita' e la documentazione a comprova dei requisiti disponibili nella prima versione del fascicolo virtuale. Con successivi aggiornamenti saranno disciplinate le nuove, funzionalita', i nuovi dati e documenti a comprova dei requisiti acquisiti nel fascicolo nonche': a. le modalita' per l'accesso al fascicolo mediante servizi di interoperabilita' da parte delle piattaforme telematiche di negoziazione; b. le modalita' di accesso al fascicolo per le SOA; c. le modalita' attraverso le quali gli operatori economici potranno accedere alla documentazione inserita nel proprio fascicolo mediante l'interoperabilita' con gli enti certificanti. 2. Nelle more della piena attuazione della Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del CAD, tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del FVOE tra ANAC e gli enti certificanti avvengono nel rispetto delle linee guida AgID per l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni. 3. Nelle more della piena integrazione con il sistema SPID, l'accesso al FVOE avviene mediante credenziali personali username e password e indicazione di una casella di posta elettronica certificata personale. 4. Gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si dotano di un indirizzo di posta elettronica certificata o di uno strumento analogo negli altri Stati membri. 5. Ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del CAD sui documenti inseriti dagli operatori economici e' apposta la firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, il documento e' formato, previa identificazione informatica del suo autore, con modalita' tali da garantire la sicurezza, l'integrita' e l'immodificabilita' del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilita' all'autore.