Art. 4
Modalita' operative
1. Per operare sul FVOE, occorre registrarsi al servizio secondo le
modalita' descritte nel manuale utente pubblicato sul portale
dell'Autorita' (Servizi ad accesso riservato - FVOE).
2. Ai fini dell'utilizzo del FVOE, i dati richiesti dal sistema
SIMOG per il rilascio del CIG sono integrati con quelli riguardanti i
requisiti di partecipazione.
3. Le stazioni appaltanti nominano, nell'ambito di ogni
procedimento di affidamento, il soggetto o i soggetti abilitati alla
verifica dei requisiti.
4. L'accesso al FVOE e' consentito esclusivamente al responsabile
del procedimento e al soggetto abilitato alla verifica dei requisiti,
a partire dalla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte, cosi' come dichiarato sul sistema SIMOG.
5. Il responsabile del procedimento comunica i riferimenti dei
soggetti abilitati alla verifica dei requisiti al FVOE a partire dal
giorno successivo alla data di pubblicazione comunicata al sistema
SIMOG. Tali soggetti, se non gia' iscritti al servizio, riceveranno
un messaggio via PEC, all'indirizzo indicato dal responsabile del
procedimento, con l'invito a completare la fase di registrazione e
acquisizione delle credenziali di accesso. Eventuali modifiche dei
soggetti abilitati alla verifica sono comunicate dal responsabile del
procedimento utilizzando le apposite funzionalita' previste dal FVOE.
6. Al fine di garantire che le richieste di verifica dei requisiti
interessino unicamente i partecipanti alla specifica procedura, prima
di poter accedere alla comprova dei requisiti, il soggetto abilitato
alla verifica dei requisiti integra o conferma, utilizzando
l'apposita funzionalita' del FVOE, l'elenco degli operatori economici
partecipanti alla procedura di affidamento. Tale conferma determina
un blocco della funzione di modifica dell'elenco dei soggetti ammessi
alla gara.
7. Al fine di consentire le verifiche in capo al subappaltatore,
finalizzate al rilascio dell'autorizzazione al subappalto, il
soggetto abilitato alla verifica acquisisce il passOE con il
nominativo del subappaltatore utilizzando l'apposita funzionalita'
del FVOE.
8. Le verifiche in capo al subappaltatore possono essere effettuate
soltanto se le verifiche sull'aggiudicazione sono state effettuate
mediante il FVOE.
9. L'operatore economico, utilizzando le specifiche funzionalita'
previste dal sistema, seleziona i propri dati e documenti presenti
nel FVOE di cui intende avvalersi per la dimostrazione dei requisiti
speciali riferiti alla specifica gara.
10. Ai fini delle verifiche, il soggetto abilitato avvia tramite la
BDNCP la richiesta dei documenti a comprova dei requisiti per gli
operatori economici interessati; l'Autorita' mette a disposizione
automaticamente tutta la documentazione in corso di validita' gia'
disponibile e, in caso di carenza, procede alla richiesta nei
confronti dei competenti enti certificanti. Nel primo caso, e'
facolta' della stazione appaltante chiedere la ripetizione della
verifica.
11. L'Autorita' rende disponibili tempestivamente alle stazioni
appaltanti i documenti a comprova dei requisiti, non appena ricevuti
dagli enti certificanti.
12. L'esito delle verifiche svolte dalle stazioni appaltanti in
occasione di specifiche procedure di affidamento restano disponibili
nel FVOE fino al momento di scadenza di validita' dei documenti su
cui sono state effettuate dette verifiche.
13. Gli operatori economici, i soggetti ausiliari e i
subappaltatori per i quali e' stata eseguita con esito positivo la
verifica di tutti i requisiti di partecipazione in occasione di una
procedura di affidamento sono inseriti nella Lista degli operatori
economici verificati per il periodo di validita' delle verifiche
indicato al punto precedente. Le stazioni appaltanti, per lo
svolgimento delle verifiche sugli operatori Lista degli operatori
economici verificati, possono scegliere di avvalersi delle verifiche
svolte da altre stazioni appaltanti, laddove non siano intervenute
variazioni dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3. E' in ogni caso
facolta' della stazione appaltante ripetere la verifica dei
requisiti.