Art. 4 
 
                         Modalita' operative 
 
  1. Per operare sul FVOE, occorre registrarsi al servizio secondo le
modalita'  descritte  nel  manuale  utente  pubblicato  sul   portale
dell'Autorita' (Servizi ad accesso riservato - FVOE). 
  2. Ai fini dell'utilizzo del FVOE, i  dati  richiesti  dal  sistema
SIMOG per il rilascio del CIG sono integrati con quelli riguardanti i
requisiti di partecipazione. 
  3.  Le  stazioni   appaltanti   nominano,   nell'ambito   di   ogni
procedimento di affidamento, il soggetto o i soggetti abilitati  alla
verifica dei requisiti. 
  4. L'accesso al FVOE e' consentito esclusivamente  al  responsabile
del procedimento e al soggetto abilitato alla verifica dei requisiti,
a partire dalla scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
offerte, cosi' come dichiarato sul sistema SIMOG. 
  5. Il responsabile del  procedimento  comunica  i  riferimenti  dei
soggetti abilitati alla verifica dei requisiti al FVOE a partire  dal
giorno successivo alla data di pubblicazione  comunicata  al  sistema
SIMOG. Tali soggetti, se non gia' iscritti al  servizio,  riceveranno
un messaggio via PEC, all'indirizzo  indicato  dal  responsabile  del
procedimento, con l'invito a completare la fase  di  registrazione  e
acquisizione delle credenziali di accesso.  Eventuali  modifiche  dei
soggetti abilitati alla verifica sono comunicate dal responsabile del
procedimento utilizzando le apposite funzionalita' previste dal FVOE. 
  6. Al fine di garantire che le richieste di verifica dei  requisiti
interessino unicamente i partecipanti alla specifica procedura, prima
di poter accedere alla comprova dei requisiti, il soggetto  abilitato
alla  verifica  dei  requisiti  integra   o   conferma,   utilizzando
l'apposita funzionalita' del FVOE, l'elenco degli operatori economici
partecipanti alla procedura di affidamento. Tale  conferma  determina
un blocco della funzione di modifica dell'elenco dei soggetti ammessi
alla gara. 
  7. Al fine di consentire le verifiche in  capo  al  subappaltatore,
finalizzate  al  rilascio  dell'autorizzazione  al   subappalto,   il
soggetto  abilitato  alla  verifica  acquisisce  il  passOE  con   il
nominativo del subappaltatore  utilizzando  l'apposita  funzionalita'
del FVOE. 
  8. Le verifiche in capo al subappaltatore possono essere effettuate
soltanto se le verifiche sull'aggiudicazione  sono  state  effettuate
mediante il FVOE. 
  9. L'operatore economico, utilizzando le  specifiche  funzionalita'
previste dal sistema, seleziona i propri dati  e  documenti  presenti
nel FVOE di cui intende avvalersi per la dimostrazione dei  requisiti
speciali riferiti alla specifica gara. 
  10. Ai fini delle verifiche, il soggetto abilitato avvia tramite la
BDNCP la richiesta dei documenti a comprova  dei  requisiti  per  gli
operatori economici interessati;  l'Autorita'  mette  a  disposizione
automaticamente tutta la documentazione in corso  di  validita'  gia'
disponibile e,  in  caso  di  carenza,  procede  alla  richiesta  nei
confronti dei  competenti  enti  certificanti.  Nel  primo  caso,  e'
facolta' della stazione  appaltante  chiedere  la  ripetizione  della
verifica. 
  11. L'Autorita' rende  disponibili  tempestivamente  alle  stazioni
appaltanti i documenti a comprova dei requisiti, non appena  ricevuti
dagli enti certificanti. 
  12. L'esito delle verifiche svolte  dalle  stazioni  appaltanti  in
occasione di specifiche procedure di affidamento restano  disponibili
nel FVOE fino al momento di scadenza di validita'  dei  documenti  su
cui sono state effettuate dette verifiche. 
  13.  Gli  operatori   economici,   i   soggetti   ausiliari   e   i
subappaltatori per i quali e' stata eseguita con  esito  positivo  la
verifica di tutti i requisiti di partecipazione in occasione  di  una
procedura di affidamento sono inseriti nella  Lista  degli  operatori
economici verificati per il  periodo  di  validita'  delle  verifiche
indicato  al  punto  precedente.  Le  stazioni  appaltanti,  per   lo
svolgimento delle verifiche sugli  operatori  Lista  degli  operatori
economici verificati, possono scegliere di avvalersi delle  verifiche
svolte da altre stazioni appaltanti, laddove  non  siano  intervenute
variazioni dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3. E' in ogni  caso
facolta'  della  stazione  appaltante  ripetere   la   verifica   dei
requisiti.