Art. 5
Documentazione a comprova dei requisiti generali
1. La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice che, in
prima applicazione, sono messi a disposizione mediante adeguati
sistemi di cooperazione applicativa dagli enti certificanti, ai sensi
dell'art. 81, comma 1, del codice, attraverso il FVOE sono i
seguenti:
visura registro delle imprese fronita da Unioncamere;
certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal
Ministero della giustizia;
anagrafe delle sanzioni amministrative - selettivo ex art. 39,
decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002 dell'impresa,
fornita dal Ministero della giustizia;
certificato di regolarita' contributiva di ingegneri, architetti
e studi associati, fornito dalla Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti
(Inarcassa);
comunicazione di regolarita' fiscale fornita dall'Agenzia delle
entrate secondo quanto specificato nella tabella di approfondimento
allegata alla presente delibera;
comunicazione antimafia fornita dal Ministero dell'interno.
2. Le annotazioni nel casellario informatico dei contratti
pubblici, di cui all'art. 213, comma 10, del codice, sono rese
disponibili dall'Autorita' nell'ambito del FVOE.