Art. 5 
 
          Documentazione a comprova dei requisiti generali 
 
  1. La documentazione  e/o  i  dati  a  comprova  del  possesso  dei
requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice che, in
prima applicazione,  sono  messi  a  disposizione  mediante  adeguati
sistemi di cooperazione applicativa dagli enti certificanti, ai sensi
dell'art. 81,  comma  1,  del  codice,  attraverso  il  FVOE  sono  i
seguenti: 
    visura registro delle imprese fronita da Unioncamere; 
    certificato  del  casellario  giudiziale  integrale  fornito  dal
Ministero della giustizia; 
    anagrafe delle sanzioni amministrative - selettivo  ex  art.  39,
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  313/2002  dell'impresa,
fornita dal Ministero della giustizia; 
    certificato di regolarita' contributiva di ingegneri,  architetti
e studi associati, fornito dalla Cassa  nazionale  di  previdenza  ed
assistenza per gli  ingegneri  ed  architetti  liberi  professionisti
(Inarcassa); 
    comunicazione di regolarita' fiscale fornita  dall'Agenzia  delle
entrate secondo quanto specificato nella tabella  di  approfondimento
allegata alla presente delibera; 
    comunicazione antimafia fornita dal Ministero dell'interno. 
  2.  Le  annotazioni  nel  casellario  informatico   dei   contratti
pubblici, di cui all'art.  213,  comma  10,  del  codice,  sono  rese
disponibili dall'Autorita' nell'ambito del FVOE.