Art. 5 Documentazione a comprova dei requisiti generali 1. La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice che, in prima applicazione, sono messi a disposizione mediante adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli enti certificanti, ai sensi dell'art. 81, comma 1, del codice, attraverso il FVOE sono i seguenti: visura registro delle imprese fronita da Unioncamere; certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della giustizia; anagrafe delle sanzioni amministrative - selettivo ex art. 39, decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002 dell'impresa, fornita dal Ministero della giustizia; certificato di regolarita' contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (Inarcassa); comunicazione di regolarita' fiscale fornita dall'Agenzia delle entrate secondo quanto specificato nella tabella di approfondimento allegata alla presente delibera; comunicazione antimafia fornita dal Ministero dell'interno. 2. Le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici, di cui all'art. 213, comma 10, del codice, sono rese disponibili dall'Autorita' nell'ambito del FVOE.