Art. 7 
 
Modalita' tecniche per la fornitura dei  dati  da  parti  degli  enti
                            certificanti 
 
  1. Ai sensi dell'art. 81,  comma  2,  del  codice  i  singoli  enti
certificanti che detengono i dati e la documentazione sono  tenuti  a
metterli   a   disposizione   dell'Autorita'   secondo   regole    di
interoperabilita' conformi alle  indicazioni  fornite  con  le  linee
guida dell'AgID di cui all'art. 81, comma 2, del codice dei contratti
pubblici. 
  2. Tramite apposite  convenzioni  sono  definite  le  modalita'  di
condivisione dei dati e delle informazioni e le regole  di  sicurezza
applicabili. 
  3.  In  allegato  alla  presente  delibera  viene   riportata   una
descrizione di dettaglio dei flussi di dati comunicati  all'Autorita'
dagli enti certificanti di cui all'art. 6, comma 1, punto a).