Art. 7 Modalita' tecniche per la fornitura dei dati da parti degli enti certificanti 1. Ai sensi dell'art. 81, comma 2, del codice i singoli enti certificanti che detengono i dati e la documentazione sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorita' secondo regole di interoperabilita' conformi alle indicazioni fornite con le linee guida dell'AgID di cui all'art. 81, comma 2, del codice dei contratti pubblici. 2. Tramite apposite convenzioni sono definite le modalita' di condivisione dei dati e delle informazioni e le regole di sicurezza applicabili. 3. In allegato alla presente delibera viene riportata una descrizione di dettaglio dei flussi di dati comunicati all'Autorita' dagli enti certificanti di cui all'art. 6, comma 1, punto a).