Art. 7
Modalita' tecniche per la fornitura dei dati da parti degli enti
certificanti
1. Ai sensi dell'art. 81, comma 2, del codice i singoli enti
certificanti che detengono i dati e la documentazione sono tenuti a
metterli a disposizione dell'Autorita' secondo regole di
interoperabilita' conformi alle indicazioni fornite con le linee
guida dell'AgID di cui all'art. 81, comma 2, del codice dei contratti
pubblici.
2. Tramite apposite convenzioni sono definite le modalita' di
condivisione dei dati e delle informazioni e le regole di sicurezza
applicabili.
3. In allegato alla presente delibera viene riportata una
descrizione di dettaglio dei flussi di dati comunicati all'Autorita'
dagli enti certificanti di cui all'art. 6, comma 1, punto a).