Art. 9
Disposizioni transitorie e finali
1. In fase di prima applicazione, il FVOE e' utilizzato per
l'acquisizione e per la verifica dei dati e dei documenti previsti
agli articoli 5 e 6.
2. In via transitoria, fino alla completa operativita' del sistema,
con riferimento all'acquisizione e alla verifica dei dati e dei
documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE,
le stazioni appaltanti provvedono secondo le modalita' previste
dall'art. 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000.
3. In via transitoria, fino alla completa operativita' del sistema,
i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel
FVOE sono inseriti nel sistema dagli OE.
4. La relazione, la tabella e l'elenco codici tributo allegati alla
presente delibera ne costituiscono parte integrante.
5. La presente delibera abroga la delibera n. 157/2016 ed entra in
vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2022
Il Presidente: Busia
Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 14 ottobre 2022.
p. il segretario: Angelucci
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Avvertenza:
Si omette la pubblicazione della relazione illustrativa, della
tabella e dell'elenco codici tributo consultabili sul sito
dell'Autorita': https://www.anticorruzione.it_