Art. 9 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. In fase  di  prima  applicazione,  il  FVOE  e'  utilizzato  per
l'acquisizione e per la verifica dei dati e  dei  documenti  previsti
agli articoli 5 e 6. 
  2. In via transitoria, fino alla completa operativita' del sistema,
con riferimento all'acquisizione e  alla  verifica  dei  dati  e  dei
documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE,
le stazioni  appaltanti  provvedono  secondo  le  modalita'  previste
dall'art. 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000. 
  3. In via transitoria, fino alla completa operativita' del sistema,
i  dati  e  i  documenti  a  comprova  dei  requisiti  di   carattere
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario  non  disponibili  nel
FVOE sono inseriti nel sistema dagli OE. 
  4. La relazione, la tabella e l'elenco codici tributo allegati alla
presente delibera ne costituiscono parte integrante. 
  5. La presente delibera abroga la delibera n. 157/2016 ed entra  in
vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 27 luglio 2022 
 
                                                 Il Presidente: Busia 
    Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 14 ottobre 2022. 
p. il segretario: Angelucci 

 
                             __________ 
 
Avvertenza: 
    Si omette la pubblicazione della  relazione  illustrativa,  della
tabella  e  dell'elenco  codici   tributo   consultabili   sul   sito
dell'Autorita': https://www.anticorruzione.it_