Art. 9 Disposizioni transitorie e finali 1. In fase di prima applicazione, il FVOE e' utilizzato per l'acquisizione e per la verifica dei dati e dei documenti previsti agli articoli 5 e 6. 2. In via transitoria, fino alla completa operativita' del sistema, con riferimento all'acquisizione e alla verifica dei dati e dei documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE, le stazioni appaltanti provvedono secondo le modalita' previste dall'art. 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 3. In via transitoria, fino alla completa operativita' del sistema, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli OE. 4. La relazione, la tabella e l'elenco codici tributo allegati alla presente delibera ne costituiscono parte integrante. 5. La presente delibera abroga la delibera n. 157/2016 ed entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 luglio 2022 Il Presidente: Busia Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 14 ottobre 2022. p. il segretario: Angelucci __________ Avvertenza: Si omette la pubblicazione della relazione illustrativa, della tabella e dell'elenco codici tributo consultabili sul sito dell'Autorita': https://www.anticorruzione.it_