IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», e successive modificazioni, e in particolare l'art. 15 che stabilisce che le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi; Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/ 106/ CEE del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, che modifica, tra le altre, la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 316/12 del 14 novembre 2012; Visto il regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione relativo alla classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 luglio 1983, recante «Norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 23 luglio 1983, modificato dal decreto del Ministro dell'interno 28 agosto 1984, recante «Modificazioni al decreto ministeriale 6 luglio 1983 concernente norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 6 settembre 1984; Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, recante «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984, modificato dal decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 17 ottobre 2001; Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, recante «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 1985; Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005 recante «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005, modificato dal decreto del Ministro dell'interno del 25 ottobre 2007 recante "Modifiche al decreto 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio»" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 5 novembre 2007; Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012; Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015; Viste le norme EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823, EN ISO 11925-2, EN ISO 9239-1, UNI CEN TS 1187, EN 13501-1, EN 13501-5 recanti i metodi di prova e di classificazione per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione, trasposte nelle corrispondenti norme UNI; Considerata la necessita' di applicare i metodi di prova e di classificazione, di cui al sistema europeo di classificazione di reazione al fuoco riportato in allegato al regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, anche ai prodotti da costruzione per i quali non si applicano le procedure ai fini della marcatura CE, in assenza di specificazioni tecniche o in applicazione volontaria delle procedure nazionali durante il periodo di coesistenza, al fine di conformare le opere in cui vengono installati tali prodotti al requisito di base «Sicurezza in caso d'incendio» del regolamento (UE) n. 305/2011; Considerata, per quanto applicabile e consentito dalle procedure di prova al fuoco disponibili, la necessita' di prendere in considerazione le prestazioni dei prodotti da costruzione comprese quelle direttamente connesse ai rischi derivanti dai fumi emessi in caso d'incendio; Considerata la necessita' di rimodulazione delle categorie e tipologie di materiali e manufatti assoggettati alle norme italiane di reazione al fuoco, come a tutt'oggi previste dall'allegato A.2.1 del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, tenendo anche conto delle moderne tipologie di produzione, nonche' dei materiali e manufatti innovativi; Sentito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 2015/1535 del 9 settembre 2015, come comunicato dal Ministero dello sviluppo economico con nota n. 274054 del 14 settembre 2022; Decreta: Art. 1 Modifiche all'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 1. L'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Scopo). - 1. Il presente decreto ha lo scopo di stabilire criteri e procedure per la classificazione di reazione al fuoco e l'omologazione dei materiali ai fini del loro utilizzo nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, ricorrendo all'utilizzo di prove al fuoco normalizzate riferite a scenari d'incendio all'interno dell'opera da costruzione. 2. Nelle more dell'emanazione di un dedicato sistema armonizzato di classificazione europeo per la valutazione delle prestazioni relative al comportamento al fuoco delle facciate, risulta utilizzabile la classificazione europea secondo la norma EN 13501-1.».