Art. 10 Modifiche all'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 1. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 sono sostituiti dai seguenti: 2. «Per i prodotti da costruzione muniti di marcatura CE la classe di reazione al fuoco e' riportata nella dichiarazione di prestazione di cui all'art. 4 del Capo II del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione; 3. Per i prodotti da costruzione per i quali non e' possibile applicare la procedura ai fini della marcatura CE, l'impiego nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi e' subordinato al rilascio delle certificazioni emesse in ottemperanza dell'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984. Ai medesimi fini, ricorre l'obbligo a carico del produttore di rilasciare apposita dichiarazione di conformita' del prodotto al prototipo certificato. Il certificato di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, e' rilasciato secondo la classificazione e i metodi di prova di cui alla norma tecnica europea EN 13501-1. La classe di reazione al fuoco del prodotto da costruzione e' valutata nella sua condizione finale di applicazione per l'uso o per gli usi previsti dal fabbricante. Ai fini della produzione, la validita' della certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, decade al termine del periodo di coesistenza definito dalla Commissione dell'Unione europea; essa rimane utilizzabile, limitatamente ai prodotti gia' immessi sul mercato entro tale termine, ai fini dell'impiego nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi; 4. Per i prodotti con classificazione di reazione al fuoco definita senza oneri di prova in ottemperanza alle pertinenti decisioni della Commissione dell'Unione europea, qualora non sia ancora applicabile la procedura ai fini della marcatura CE, non e' richiesta la certificazione di reazione al fuoco per l'impiego nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, fatto salvo l'obbligo del produttore di rilasciare apposita dichiarazione di conformita' del prodotto alle caratteristiche di cui alle predette decisioni.». 2. All'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 sono aggiunti i seguenti commi: «5-bis. Per i prodotti da costruzione omologati in classe italiana non e' consentita l'installazione sull'involucro esterno delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi; 5-ter. Per i prodotti da costruzione con omologazione in corso di validita' rilasciata con classi italiane, destinati a essere utilizzati all'interno delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi: a) e' consentita la produzione e l'immissione sul mercato per un periodo non superiore a sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, senza necessita' di rinnovo dell'omologazione; b) e' consentita l'installazione entro un periodo non superiore a dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto; 5-quater. Le disposizioni di cui al comma 5-ter, lettere a) e b), si applicano anche ai prodotti per i quali siano in corso procedimenti per il rilascio di nuove omologazioni con classi italiane».