Art. 10 
 
     Modifiche all'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno 
                          del 10 marzo 2005 
 
  1. I  commi  2,  3  e  4  dell'art.  4  del  decreto  del  Ministro
dell'interno del 10 marzo 2005 sono sostituiti dai seguenti: 
    2. «Per i prodotti da  costruzione  muniti  di  marcatura  CE  la
classe di reazione al  fuoco  e'  riportata  nella  dichiarazione  di
prestazione di cui all'art. 4 del Capo II  del  regolamento  (UE)  n.
305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che
fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei  prodotti
da costruzione; 
    3. Per i prodotti da costruzione per i  quali  non  e'  possibile
applicare la procedura ai fini della marcatura  CE,  l'impiego  nelle
attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi e' subordinato
al rilascio delle certificazioni emesse in ottemperanza dell'art. 10,
comma 1, lettera a), del decreto del  Ministro  dell'interno  del  26
giugno 1984.  Ai  medesimi  fini,  ricorre  l'obbligo  a  carico  del
produttore di rilasciare apposita dichiarazione  di  conformita'  del
prodotto al prototipo certificato. Il certificato di cui all'art. 10,
comma 1, lettera a) del decreto  del  Ministro  dell'interno  del  26
giugno 1984, e' rilasciato secondo la classificazione e i  metodi  di
prova di cui alla norma tecnica europea  EN  13501-1.  La  classe  di
reazione al fuoco del prodotto da costruzione e' valutata  nella  sua
condizione finale di applicazione per l'uso o per  gli  usi  previsti
dal  fabbricante.  Ai  fini  della  produzione,  la  validita'  della
certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 10,  comma  1,  lettera
a), del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984,  decade
al termine del periodo  di  coesistenza  definito  dalla  Commissione
dell'Unione  europea;  essa  rimane  utilizzabile,  limitatamente  ai
prodotti gia'  immessi  sul  mercato  entro  tale  termine,  ai  fini
dell'impiego nelle attivita' soggette  ai  controlli  di  prevenzione
incendi; 
    4. Per i  prodotti  con  classificazione  di  reazione  al  fuoco
definita  senza  oneri  di  prova  in  ottemperanza  alle  pertinenti
decisioni della Commissione  dell'Unione  europea,  qualora  non  sia
ancora applicabile la procedura ai fini della marcatura  CE,  non  e'
richiesta la certificazione di reazione al fuoco per l'impiego  nelle
attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi,  fatto  salvo
l'obbligo del produttore  di  rilasciare  apposita  dichiarazione  di
conformita' del prodotto alle caratteristiche di  cui  alle  predette
decisioni.». 
  2. All'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno  del  10  marzo
2005 sono aggiunti i seguenti commi: 
    «5-bis.  Per  i  prodotti  da  costruzione  omologati  in  classe
italiana non e'  consentita  l'installazione  sull'involucro  esterno
delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi; 
    5-ter. Per i prodotti da costruzione con omologazione in corso di
validita'  rilasciata  con  classi  italiane,  destinati   a   essere
utilizzati all'interno  delle  attivita'  soggette  ai  controlli  di
prevenzione incendi: 
      a) e' consentita la produzione e l'immissione sul  mercato  per
un periodo non superiore  a  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto, senza necessita' di rinnovo dell'omologazione; 
      b) e' consentita l'installazione entro un periodo non superiore
a dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto; 
    5-quater. Le disposizioni di cui al comma 5-ter, lettere a) e b),
si  applicano  anche  ai  prodotti  per  i  quali  siano   in   corso
procedimenti  per  il  rilascio  di  nuove  omologazioni  con  classi
italiane».