Art. 2 
 
     Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 
                         del 26 giugno 1984 
 
  1. Il punto 2.6 dell'art. 2 del decreto del  Ministro  dell'interno
del 26 giugno 1984 e' sostituito dal seguente: 
    «2.6 - Marchio di conformita'. 
  Indicazione permanente e  indelebile  apposta  dal  produttore  sul
materiale riportante i seguenti dati: 
    denominazione o altro segno distintivo del produttore; 
    denominazione  commerciale  univoca  del  prodotto  omologato   o
certificato ai sensi dell'art. 10; 
    anno di produzione; 
    classe di reazione al fuoco; 
    estremi dell'omologazione o del certificato rilasciato  ai  sensi
dell'art. 10. 
  Il  produttore  non  puo'  individuare  altri   prodotti   con   la
denominazione commerciale utilizzata  per  l'omologazione  o  per  la
certificazione ai sensi dell'art. 10.». 
  2. Al punto 2.8 dell'art. 2 del decreto del  Ministro  dell'interno
del 26 giugno 1984, il secondo capoverso e' sostituito dal seguente: 
    «La campionatura testimone puo' essere eliminata  dopo  tre  anni
dal rilascio della certificazione di prova.».