Art. 2 Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 1. Il punto 2.6 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 e' sostituito dal seguente: «2.6 - Marchio di conformita'. Indicazione permanente e indelebile apposta dal produttore sul materiale riportante i seguenti dati: denominazione o altro segno distintivo del produttore; denominazione commerciale univoca del prodotto omologato o certificato ai sensi dell'art. 10; anno di produzione; classe di reazione al fuoco; estremi dell'omologazione o del certificato rilasciato ai sensi dell'art. 10. Il produttore non puo' individuare altri prodotti con la denominazione commerciale utilizzata per l'omologazione o per la certificazione ai sensi dell'art. 10.». 2. Al punto 2.8 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, il secondo capoverso e' sostituito dal seguente: «La campionatura testimone puo' essere eliminata dopo tre anni dal rilascio della certificazione di prova.».