Art. 5 Modifiche all'art. 10 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 L'art.o 10 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 e' sostituito dal seguente: «Art. 10 (Procedure di classificazione e certificazione dei materiali non ai fini dell'omologazione). - 1. Il presente articolo si applica per la classificazione e la certificazione dei materiali ai fini diversi dall'omologazione, come di seguito specificati: a) prodotti da costruzione per cui non si applica la procedura ai fini della marcatura CE di cui al regolamento (UE) n. 305/2011; b) materiali gia' in opera; c) materiali per usi specifici; d) materiali per usi limitati nel tempo; e) materiali di limitata produzione. 2. La validita' della certificazione rilasciata ai sensi del presente articolo, lettere a), b) e c), decade qualora il materiale subisca una qualsiasi modifica rispetto al prototipo certificato o con l'entrata in vigore di una nuova normativa di prova o classificazione che annulla o modifica, anche solo parzialmente, quella vigente all'atto del rilascio della certificazione stessa. I casi di cui alle lettere c), d) ed e) non si applicano ai prodotti da costruzione. 3. Per la classificazione dei materiali ai fini diversi dall'omologazione si seguono le stesse procedure di cui all'art. 8, punto 8.1, sostituendo alla scheda tecnica, nel caso di materiali in opera di cui alla lettera b), una scheda descrittiva redatta in conformita' alle indicazioni fornite dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, riportante anche le planimetrie dei locali in cui il materiale o prodotto e' stato installato. 4. Per i materiali di cui al comma 1 del presente articolo si prescrive quanto segue: a) per la classificazione di reazione al fuoco di cui al sistema europeo secondo EN 13501-1 dei prodotti da costruzione ricadenti di cui al comma 1, lettera a), il laboratorio legalmente autorizzato deve possedere, al momento del rilascio del certificato di classificazione, la qualifica di organismo notificato ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011; il fabbricante redige, per ogni prodotto, la dichiarazione di conformita' di cui al precedente art. 2, punto 2.7, indicando il codice di riferimento al correlato certificato di classificazione al posto del previsto codice di omologazione; b) nel caso di materiali in opera di cui al comma 1, lettera b), i prelievi di detti materiali sono effettuati alla presenza di personale del laboratorio legalmente autorizzato o di un professionista antincendio, iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che firma la scheda descrittiva e le planimetrie dei locali interessati, congiuntamente al richiedente la certificazione. Nel caso di istanza rivolta al centro studi ed esperienze della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, il prelievo sara' effettuato, a titolo oneroso, dal laboratorio del medesimo centro che si potra' avvalere del personale delle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; c) per materiali per usi specifici di cui al comma 1, lettera c), si intendono prodotti di varie tipologie anche sottoposti, ai fini della commercializzazione, ad altri regimi di regolamentazione che prescrivono la sicurezza in caso d'incendio, senza individuare le corrispondenti modalita' di valutazione delle prestazioni; d) per i materiali per usi limitati nel tempo di cui al comma 1, lettera d), e' indicato il riferimento all'impiego ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno 6 luglio 1983. La validita' del certificato di classificazione di tali prodotti e' di sei mesi; e) per i materiali di limitata produzione di cui al comma 1, lettera e), si intendono produzioni non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installate in un'attivita' singola ed identificata. 5. Al fine di garantire l'uniformita' delle procedure tecnico-amministrative attinenti alla certificazione, con decreto del direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica e' istituito il tavolo tecnico consultivo a cui partecipano rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei laboratori legalmente autorizzati.».