Art. 6 Modifiche all'art. 11 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 1. L'art. 11 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Accertamenti e controlli). - 1. Il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile effettua accertamenti e controlli a campione sui materiali provvisti di marchio o dichiarazione di conformita' al prodotto omologato o certificato ai sensi dell'art. 10, presso le sedi di produzione o deposito o distribuzione, prima e dopo la commercializzazione. 2. Il numero dei campioni prelevati nel corso delle attivita' di vigilanza e controllo, che saranno presi in consegna dall'organo di controllo, dovra' essere sufficiente a consentire l'esecuzione di due serie di prove previste per la certificazione di reazione al fuoco. Ai fini del prelievo, per campione si intende il materiale provvisto di marchio o dichiarazione di conformita' al prototipo omologato o certificato ai sensi dell'art. 10. 3. La Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica effettua accertamenti e controlli sui laboratori legalmente riconosciuti a rilasciare certificati di prova di cui agli articoli 8 e 10 del presente decreto. Tali controlli riguardano: a) la verifica, mediante sopralluoghi, dell'idoneita' delle apparecchiature di prova e della regolarita' degli adempimenti previsti nella presente norma; b) la verifica della riproducibilita' dei risultati di prova, mediante sperimentazione interlaboratorio in base alle modalita' fissate dalla Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica; c) la verifica dei certificati di laboratorio mediante la ripetizione delle prove effettuate dalla Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica sulla campionatura testimone di cui all'art. 2, punto 2.8. 4. La Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica puo' effettuare altre verifiche e controlli periodici in ordine alle certificazioni di prova dei laboratori legalmente riconosciuti.».