Art. 8 
 
     Modifiche all'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 
                          del 10 marzo 2005 
 
  1. L'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). - 1.  Il  presente
decreto  si  applica  ai  prodotti  da  costruzione,  come   definiti
dall'art. 2 del regolamento (UE) n. 305/ 2011 del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 9 marzo 2011, che  fissa  condizioni  armonizzate
per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e  che  abroga
la direttiva 89/ 106/ CEE del Consiglio. 
  2. Si intende per "prodotto da costruzione"  qualsiasi  prodotto  o
kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato  in  modo
permanente in opere di costruzione o  in  parti  di  esse  e  la  cui
prestazione incide  sulla  prestazione  delle  opere  di  costruzione
rispetto ai requisiti di base delle opere stesse. 
  3. Si intende per "kit", un prodotto  da  costruzione  immesso  sul
mercato  da  un  singolo  fabbricante  come  insieme  di  almeno  due
componenti  distinti  che  devono  essere   assemblati   per   essere
installati nelle opere di costruzione. 
  4. Si intendono per opere da costruzione, gli edifici e le opere di
ingegneria civile. 
  5. Si intende per "norma armonizzata", una norma  adottata  da  uno
degli organismi europei di normalizzazione in seguito a una richiesta
formulata dalla Commissione conformemente all'art. 10 del regolamento
(UE) n. 1025/2012 e i cui  estremi  sono  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea. 
  6. Si intende  per  "documento  per  la  valutazione  europea",  un
documento che e'  adottato  dall'organizzazione  dei  TAB  (Technical
Assessment Bodies) ai fini del rilascio  delle  valutazioni  tecniche
europee. 
  7. Si intende per  "valutazione  tecnica  europea"  la  valutazione
documentata della prestazione  di  un  prodotto  da  costruzione,  in
relazione  alle  sue  caratteristiche  essenziali,  conformemente  al
rispettivo documento per la valutazione europea. 
  8. Le norme armonizzate, e i documenti per la  valutazione  europea
sono di seguito denominati "specifiche tecniche armonizzate"».