Art. 8 Modifiche all'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 1. L'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). - 1. Il presente decreto si applica ai prodotti da costruzione, come definiti dall'art. 2 del regolamento (UE) n. 305/ 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/ 106/ CEE del Consiglio. 2. Si intende per "prodotto da costruzione" qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse. 3. Si intende per "kit", un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione. 4. Si intendono per opere da costruzione, gli edifici e le opere di ingegneria civile. 5. Si intende per "norma armonizzata", una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione in seguito a una richiesta formulata dalla Commissione conformemente all'art. 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012 e i cui estremi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. 6. Si intende per "documento per la valutazione europea", un documento che e' adottato dall'organizzazione dei TAB (Technical Assessment Bodies) ai fini del rilascio delle valutazioni tecniche europee. 7. Si intende per "valutazione tecnica europea" la valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea. 8. Le norme armonizzate, e i documenti per la valutazione europea sono di seguito denominati "specifiche tecniche armonizzate"».