IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  185,  recante
«Incentivi   all'autoimprenditorialita'   e    all'autoimpiego,    in
attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»
e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto l'art. 8, comma 7, del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; 
  Visto l'art. 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  Visto l'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 23 ottobre  2008,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2008,
n. 201; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e, in particolare,
l'art. 7-bis, che ha sostituito il capo III del titolo I del  decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante «Misure in  favore  dello
sviluppo  dell'imprenditorialita'  in  agricoltura  e  del   ricambio
generazionale»; 
  Visto, in particolare, l'art. 10-ter, comma 1, del  citato  decreto
legislativo n. 185 del 2000, secondo cui con decreto  di  natura  non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono
stabiliti, nei limiti delle risorse di  cui  all'art.  10-quater  del
medesimo  decreto  legislativo  e  nei  limiti  fissati   dall'Unione
europea, i criteri e le modalita' di concessione  delle  agevolazioni
previste dal citato capo III del titolo I del decreto legislativo  21
aprile 2000, n. 185; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»; 
  Visto il regolamento (UE)  n.  972/2020  della  Commissione  del  2
luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per  quanto
concerne il periodo di applicazione, che viene prorogato fino  al  31
dicembre 2023; 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014 che dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali e che abroga  il  regolamento  (CE)  n.
1857/2006 della Commissione; 
  Visto il regolamento (UE) n.  2008/2020  della  Commissione  dell'8
dicembre 2020 che modifica, tra l'altro, il periodo  di  applicazione
del regolamento (UE) n. 702/2014 prorogandolo  fino  al  31  dicembre
2022; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
del 18 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  254  del
31 ottobre 2007 di modifica del decreto 28 dicembre 2006, concernente
«Trasferimento delle risorse per  l'imprenditorialita'  giovanile  in
agricoltura da Sviluppo Italia S.p.a. a ISMEA»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali  del  18   gennaio   2016   recante   «Misure   in   favore
dell'autoimprenditorialita'   in   agricoltura   e    del    ricambio
generazionale», emanato in attuazione dell'art. 10-ter, comma 1,  del
citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185  e  modificato  dal
successivo decreto del 28 febbraio 2018; 
  Visto il decreto-legge 20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto   2017,   n.   123,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per  la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»  e,  in
particolare, l'art. 43-quater, comma 1, che al fine di contrastare la
perdita di  liquidita'  delle  imprese  dovuta  alla  diffusione  del
COVID-19, ha modificato l'art. 10, comma 1, del  decreto  legislativo
21 aprile 2000,  n.  185,  prevedendo  che  in  tutto  il  territorio
nazionale, in alternativa ai mutui agevolati, possa  essere  concesso
un contributo a fondo perduto fino al trentacinque  per  cento  della
spesa ammissibile nonche' mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di
importo non superiore al sessanta per cento della spesa ammissibile; 
  Considerato  l'art.   43-quater,   comma   2,   del   summenzionato
decreto-legge, secondo cui con decreto del Ministero delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, sono dettate le misure  di  attuazione
del medesimo articolo al  fine  di  assicurare,  in  particolare,  la
compatibilita'  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1   con   le
agevolazioni previste a legislazione vigente dall'art. 10 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in modo da garantire l'assenza di
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
del    20    aprile    2021,    recante     «Misure     in     favore
dell'autoimprenditorialita'  giovanile  in  agricoltura»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2021, n. 135, che ha  abrogato
il precedente decreto  del  18  gennaio  2016,  gia'  modificato  dal
decreto del 28 febbraio 2018; 
  Visto l'art. 1, comma 523, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il  triennio  2022-2024»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale  del  31  dicembre  2021,  n.  310,  che  ha
modificato le disposizioni  del  titolo  I,  Capo  III,  del  decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e, in particolare, ha disposto che
le disposizioni del citato Capo III sono dirette a sostenere in tutto
il territorio nazionale le imprese agricole  a  prevalente  o  totale
partecipazione  giovanile  o  femminile,  a  favorire   il   ricambio
generazionale in agricoltura e a  sostenere  lo  sviluppo  attraverso
migliori condizioni per l'accesso al credito; 
  Visto l'art. 1, comma 524, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,
secondo cui «Alle agevolazioni previste dal titolo I, capo  III,  del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, come modificato dal comma
523  in  favore  delle  imprese  agricole  a  prevalente   o   totale
partecipazione femminile sono destinate le risorse del fondo rotativo
per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura,
di cui all'art. 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,
incrementate per l'anno 2022 di ulteriori 5 milioni di euro»; 
  Ritenuto necessario adeguare il citato decreto del 20  aprile  2021
alle nuove disposizioni di legge; 
  Vista la nota prot. n.  11335  del  13  giugno  2022  che  comunica
l'assenso del Ministero dell'economia e delle  finanze  all'ulteriore
corso del provvedimento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a)  «ISMEA»:  Istituto  di  servizi  per  il   mercato   agricolo
alimentare; 
    b) «regolamento»: regolamento (UE) n. 702/2014 della  Commissione
del 25 giugno 2014; 
    c) «decreto legislativo»: decreto legislativo 21 aprile 2000,  n.
185; 
    d) «ESL»: equivalente sovvenzione lordo, di cui all'art. 2, punto
20, del regolamento.