Art. 11 
 
             Vincoli sugli investimenti e sull'attivita' 
 
  1. I beni oggetto delle agevolazioni sono  vincolati  all'esercizio
dell'attivita' finanziata  per  un  periodo  minimo  di  cinque  anni
decorrente dalla data di inizio effettivo dell'attivita' d'impresa  e
comunque fino all'estinzione del mutuo agevolato. I beni  sostitutivi
di quelli ammessi all'agevolazione e deperiti od obsoleti di  analoga
o  superiore  quantita'  e/o   qualita'   sono   altresi'   vincolati
all'esercizio dell'impresa per lo stesso periodo.  In  tal  caso,  il
beneficiario ha l'obbligo di comunicarne il piano di ammodernamento a
ISMEA che, entro trenta giorni dal ricevimento  della  comunicazione,
puo' esprimere motivato avviso  contrario  a  tutela  dell'iniziativa
agevolata. 
  2. L'attivita' di impresa prevista  nel  progetto  finanziato  deve
essere esercitata per un periodo minimo  di  cinque  anni  decorrente
dalla data del suo inizio effettivo. 
  3.  La  sede  operativa  dell'impresa  deve  essere  mantenuta  nel
territorio nazionale per un periodo minimo di cinque anni  decorrente
dalla data di inizio effettivo dell'attivita' di impresa  e  comunque
fino all'estinzione del mutuo agevolato. 
  4. I periodi di vincolo di cui ai commi  1,  2  e  3  del  presente
articolo decorrono dalla  data  di  inizio  effettivo  dell'attivita'
d'impresa, purche' sia stato completato l'investimento. Nel  caso  in
cui  la  data  di  inizio  effettivo  dell'attivita'  d'impresa   sia
anteriore alla data di completamento dell'investimento, tali  periodi
decorrono da quest'ultima. 
  5. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo  e'
causa di decadenza dalle agevolazioni concesse.