Art. 11 Vincoli sugli investimenti e sull'attivita' 1. I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attivita' finanziata per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data di inizio effettivo dell'attivita' d'impresa e comunque fino all'estinzione del mutuo agevolato. I beni sostitutivi di quelli ammessi all'agevolazione e deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantita' e/o qualita' sono altresi' vincolati all'esercizio dell'impresa per lo stesso periodo. In tal caso, il beneficiario ha l'obbligo di comunicarne il piano di ammodernamento a ISMEA che, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' esprimere motivato avviso contrario a tutela dell'iniziativa agevolata. 2. L'attivita' di impresa prevista nel progetto finanziato deve essere esercitata per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data del suo inizio effettivo. 3. La sede operativa dell'impresa deve essere mantenuta nel territorio nazionale per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data di inizio effettivo dell'attivita' di impresa e comunque fino all'estinzione del mutuo agevolato. 4. I periodi di vincolo di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo decorrono dalla data di inizio effettivo dell'attivita' d'impresa, purche' sia stato completato l'investimento. Nel caso in cui la data di inizio effettivo dell'attivita' d'impresa sia anteriore alla data di completamento dell'investimento, tali periodi decorrono da quest'ultima. 5. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' causa di decadenza dalle agevolazioni concesse.