Art. 15 Disposizioni finali 1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dell'art. 3 del regolamento. 2. Una sintesi delle informazioni relative al presente decreto e' trasmessa alla Commissione europea, a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mediante il sistema di notifica elettronica dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 9 del regolamento. 3. E' abrogato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 135 dell'8 giugno 2021. 4. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 luglio 2022 Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Patuanelli Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1078