Art. 15 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le agevolazioni concesse in applicazione  del  presente  decreto
sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art.  108,  paragrafo
3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  ai  sensi
dell'art. 3 del regolamento (UE)  n.  1407/2013  e  dell'art.  3  del
regolamento. 
  2. Una sintesi delle informazioni relative al presente  decreto  e'
trasmessa alla  Commissione  europea,  a  cura  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali,  mediante  il  sistema  di
notifica elettronica dieci giorni lavorativi prima della sua  entrata
in vigore, ai sensi dell'art. 9 del regolamento. 
  3. E' abrogato il decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  del  20  aprile  2021,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 135 dell'8 giugno 2021. 
  4. Il presente decreto sara' inviato agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 luglio 2022 
 
                                 Il Ministro delle politiche agricole 
                                        alimentari e forestali        
                                              Patuanelli              
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
          Franco          

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, reg. n. 1078