Art. 3 Agevolazioni concedibili 1. Per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al sessanta per cento della spesa ammissibile, nonche' un contributo a fondo perduto fino al trentacinque per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni. 2. I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, IVA esclusa e devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: a. miglioramento del rendimento e della sostenibilita' globale dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione; b. miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purche' non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell'Unione europea; c. realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura. 3. I progetti non possono essere avviati prima della data di presentazione della domanda.