Art. 3 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Per la realizzazione dei progetti di cui all'art.  2,  comma  1,
del presente decreto sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a
zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del  periodo  di
preammortamento e di importo non  superiore  al  sessanta  per  cento
della spesa ammissibile, nonche' un contributo a fondo  perduto  fino
al trentacinque per cento della spesa ammissibile. Per le  iniziative
nel settore della produzione  agricola  il  mutuo  agevolato  ha  una
durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non  superiore  a
quindici anni. 
  2. I  progetti  finanziabili  non  possono  prevedere  investimenti
superiori a 1.500.000 euro, IVA esclusa e  devono  perseguire  almeno
uno dei seguenti obiettivi: 
    a. miglioramento del rendimento e  della  sostenibilita'  globale
dell'azienda agricola, in  particolare  mediante  una  riduzione  dei
costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione; 
    b. miglioramento  dell'ambiente  naturale,  delle  condizioni  di
igiene o del benessere  degli  animali,  purche'  non  si  tratti  di
investimento  realizzato  per  conformarsi  alle  norme   dell'Unione
europea; 
    c. realizzazione e miglioramento  delle  infrastrutture  connesse
allo    sviluppo,    all'adeguamento    ed    alla    modernizzazione
dell'agricoltura. 
  3. I progetti non  possono  essere  avviati  prima  della  data  di
presentazione della domanda.