Art. 4 
 
                       Massimali di intervento 
 
  1. Le  agevolazioni  sono  concedibili,  in  termini  di  ESL,  nel
rispetto dei limiti fissati dalla normativa dell'Unione  europea.  In
particolare: 
    a) cinquanta per cento nelle regioni meno  sviluppate,  ai  sensi
dell'art. 2, punto (37), del regolamento; 
    b) quaranta per cento nelle restanti zone. 
  2. Le agevolazioni nel settore della produzione  agricola  primaria
non possono superare, in termini di ESL, l'importo  di  500.000  euro
per impresa e per progetto di investimento. 
  3. Per i progetti nel settore della produzione agricola primaria, i
massimali di cui al precedente comma 1 possono essere  maggiorati  di
20 punti percentuali ai sensi dell'art. 14, paragrafo 13, lettera  a)
del regolamento. 
  4. Relativamente alle stesse  spese  ammissibili,  le  agevolazioni
previste dal presente  decreto  possono  essere  cumulate  con  altre
agevolazioni   pubbliche   concesse    sia    precedentemente,    sia
successivamente  alla  deliberazione  di  ammissione,  esclusivamente
entro i limiti di intensita' di aiuto previsti dal regolamento.