Art. 5 Spese ammissibili 1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese: a) studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato; b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario; c) opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili; d) oneri per il rilascio della concessione edilizia; e) allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature; f) servizi di progettazione; g) beni pluriennali. 2. La spesa di cui alla lettera a) e' ammissibile nella misura del due per cento del valore complessivo dell'investimento da realizzare; inoltre, la somma delle spese relative allo studio di fattibilita', ai servizi di progettazione sono ammissibili complessivamente entro il limite del dodici per cento dell'investimento da realizzare. 3. Le spese di cui alla lettera b) sono ammissibili per i soli progetti nel settore della produzione agricola primaria. 4. Per le spese di investimento relative al settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, l'acquisto di terreni e' ammissibile solo in misura non superiore al dieci per cento dei costi ammissibili totali dell'intervento da realizzare. 5. La potenzialita' dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al cento per cento della capacita' produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento. 6. Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con l'attivita' prevista dal progetto. 7. Per le attivita' di agriturismo e le altre attivita' di diversificazione del reddito agricolo sono ammesse le spese indicate dal precedente comma 1 nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e con un massimale non superiore a 200.000 euro/beneficiario per un periodo di tre esercizi finanziari. 8. Per le spese di investimento relative al settore della produzione agricola primaria, non possono essere concessi aiuti per: a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali; b) impianto di piante annuali; c) lavori di drenaggio; d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea, ad eccezione degli aiuti concessi entro ventiquattro mesi dalla data di insediamento dei giovani agricoltori; e) acquisto di animali. 9. Gli investimenti per la produzione primaria e trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, che richiedono una valutazione d'impatto ambientale, ai sensi della direttiva 2011/92/UE, sono ammissibili solo se il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione ed abbia ricevuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti. 10. In materia di irrigazione, gli investimenti per la produzione primaria devono rispettare le condizioni di cui all'art. 14, paragrafo 6, lettera f) del regolamento e, dal 1° gennaio 2017, gli investimenti sono ammessi solo se, nel bacino idrografico in cui avvengono, e' assicurato un contributo destinato al recupero dei costi dei servizi idrici da parte del settore agricolo, cosi' come previsto dall'art. 9, comma 1, della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto delle conseguenze sociali, ambientali, economiche del recupero e delle condizioni geografiche e climatiche della regione. 11. Non saranno concessi aiuti per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea. I beni di investimento agevolabili devono essere nuovi di fabbrica. Non sono ammissibili le spese per investimenti di sostituzione di beni preesistenti, i costi dei lavori in economia, e le spese per l'IVA; ai sensi dell'art. 14, paragrafo 7 e dell'art. 17, paragrafo 6, del regolamento, il capitale circolante non e' ritenuto un costo ammissibile. 12. Non saranno concessi aiuti per investimenti per impianti per la produzione di biocarburanti e per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili. 13. Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni le spese per gli acquisti o per lavori effettuati prima della data di delibera di ammissione alle agevolazioni.