Art. 6 
 
                      Istruttoria delle domande 
 
  1. Le domande di ammissione alle agevolazioni  devono  indicare  il
nome  e  le  dimensioni  dell'impresa,  specificando   il   requisito
soggettivo di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  a),  punto  3  del
presente  decreto,  la  descrizione  e  l'ubicazione  del   progetto,
l'elenco  delle  spese  ammissibili  e  l'importo  del  finanziamento
necessario  per  la  realizzazione  del  progetto  e  devono   essere
presentate a ISMEA secondo le  modalita'  indicate  nelle  istruzioni
applicative di cui al successivo art. 14. 
  2. Sulla base delle informazioni  contenute  nella  domanda,  ISMEA
accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi  previsti
dal  presente  decreto,  nonche'  la  sostenibilita'  finanziaria  ed
economica dell'iniziativa. 
  3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, ISMEA puo'
utilizzare informazioni aggiuntive  acquisite  presso  le  camere  di
commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini  professionali  e
altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi. 
  4. Il  procedimento  istruttorio  deve  essere  concluso  entro  il
termine di sei mesi dalla data di ricevimento  della  domanda  ovvero
dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta.