Art. 7 Deliberazione di ammissione alle agevolazioni o di rigetto della domanda 1. All'esito del procedimento istruttorio, ISMEA, esperiti gli adempimenti di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, delibera, dandone comunicazione agli interessati, l'ammissione alle agevolazioni o il rigetto della domanda, nei limiti delle risorse di cui all'art. 10-quater del decreto legislativo, come successivamente incrementate, e delle risorse di cui al «fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, di cui all'art. 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160», come successivamente incrementate. 2. La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura dell'agevolazione concessa in termini di ESL, stabilisce le spese ammesse ed i tempi per l'attuazione del progetto e definisce l'importo e la durata del mutuo agevolato, nonche' del contributo a fondo perduto.