Art. 8 
 
                      Attuazione della delibera 
                   di ammissione alle agevolazioni 
 
  1. Entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di  ammissione
alle agevolazioni, i beneficiari sono tenuti a produrre  a  ISMEA  la
documentazione necessaria alla stipula dei contratti  di  concessione
delle agevolazioni secondo le  modalita'  indicate  nelle  istruzioni
applicative di cui al successivo art. 14. 
  2. Nei contratti sono disciplinati i termini e  le  condizioni  per
l'attuazione del progetto, nonche' i rapporti giuridici e  finanziari
tra ISMEA  e  il  soggetto  beneficiario,  ivi  inclusi  i  tassi  di
interesse di mora applicati in caso di inadempimento.