Art. 2 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Il contributo spetta al genitore in stato di  bisogno  che  deve
provvedere al mantenimento proprio e dei figli  minori,  nonche'  dei
figli maggiorenni portatori di handicap grave,  conviventi,  che  non
abbia ricevuto, del tutto o in parte,  l'assegno  di  mantenimento  a
causa dell'inadempienza del genitore o del coniuge o  del  convivente
che  vi  era  tenuto,  dovuta  all'incapacita'   a   provvedervi   in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  per  effetto
della quale ha  cessato,  ridotto  o  sospeso  la  propria  attivita'
lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per  una  durata  minima  di
novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno  il  30  per
cento rispetto a quello percepito nel 2019. 
  2. Ai fini del comma 1: 
    a) il contributo e' erogato esclusivamente a favore dei  genitori
che risultino conviventi con figli minori o maggiorenni portatori  di
handicap  grave  alla  data  della  mancata  percezione  dell'assegno
successivamente all'8 marzo 2020; 
    b) l'handicap e' considerato grave quando la persona necessita di
un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale  nella
sfera individuale o in quella di relazione ai sensi dell'art. 3 comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    c) ai fini della individuazione  dei  criteri  per  lo  stato  di
bisogno, il reddito del richiedente relativo all'anno  di  mancata  o
ridotta corresponsione  del  mantenimento  deve  essere  inferiore  o
uguale all'importo di euro 8.174,00. 
  3. Il contributo e' erogato  esclusivamente  ai  genitori  che  non
abbiano ricevuto l'assegno di mantenimento o lo abbiano  ricevuto  in
maniera parziale nel periodo compreso tra l'8  marzo  2020  e  il  31
marzo 2022, data  nella  quale  e'  venuto  a  cessare  lo  stato  di
emergenza.