Art. 2
Soggetti beneficiari
1. Il contributo spetta al genitore in stato di bisogno che deve
provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonche' dei
figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non
abbia ricevuto, del tutto o in parte, l'assegno di mantenimento a
causa dell'inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente
che vi era tenuto, dovuta all'incapacita' a provvedervi in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per effetto
della quale ha cessato, ridotto o sospeso la propria attivita'
lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di
novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per
cento rispetto a quello percepito nel 2019.
2. Ai fini del comma 1:
a) il contributo e' erogato esclusivamente a favore dei genitori
che risultino conviventi con figli minori o maggiorenni portatori di
handicap grave alla data della mancata percezione dell'assegno
successivamente all'8 marzo 2020;
b) l'handicap e' considerato grave quando la persona necessita di
un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella
sfera individuale o in quella di relazione ai sensi dell'art. 3 comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) ai fini della individuazione dei criteri per lo stato di
bisogno, il reddito del richiedente relativo all'anno di mancata o
ridotta corresponsione del mantenimento deve essere inferiore o
uguale all'importo di euro 8.174,00.
3. Il contributo e' erogato esclusivamente ai genitori che non
abbiano ricevuto l'assegno di mantenimento o lo abbiano ricevuto in
maniera parziale nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31
marzo 2022, data nella quale e' venuto a cessare lo stato di
emergenza.