Art. 3 
 
          Criteri e modalita' di erogazione dei contributi 
 
  1. Il contributo e' corrisposto in unica soluzione, in misura  pari
all'importo non  versato  dell'assegno  di  mantenimento  di  cui  e'
titolare il richiedente, fino a concorrenza di euro 800,00 mensili, e
per  un  massimo   di   dodici   mensilita',   tenuto   conto   delle
disponibilita' del fondo rispetto al numero dei beneficiari, fino  ad
esaurimento delle risorse del medesimo fondo.