Art. 3
Criteri e modalita' di erogazione dei contributi
1. Il contributo e' corrisposto in unica soluzione, in misura pari
all'importo non versato dell'assegno di mantenimento di cui e'
titolare il richiedente, fino a concorrenza di euro 800,00 mensili, e
per un massimo di dodici mensilita', tenuto conto delle
disponibilita' del fondo rispetto al numero dei beneficiari, fino ad
esaurimento delle risorse del medesimo fondo.