Art. 3 Criteri e modalita' di erogazione dei contributi 1. Il contributo e' corrisposto in unica soluzione, in misura pari all'importo non versato dell'assegno di mantenimento di cui e' titolare il richiedente, fino a concorrenza di euro 800,00 mensili, e per un massimo di dodici mensilita', tenuto conto delle disponibilita' del fondo rispetto al numero dei beneficiari, fino ad esaurimento delle risorse del medesimo fondo.