Art. 2 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente  decreto,  ad  esclusione  di
quelle di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e  c)  che  entrano  in
vigore a partire dall'annualita'  2023,  si  applicano  alle  istanze
presentate successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  dello
stesso e, compatibilmente con lo stato dei procedimenti gia' avviati,
alle istanze gia' presentate  per  le  quali  non  sia  stata  ancora
adottata  dal  soggetto  gestore  la  delibera  di  approvazione  del
programma di ristrutturazione. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 14 settembre 2022 
 
                                               Il Ministro: Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, n. 1067