IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903, integrata dalla  legge  23
dicembre 1999, n. 488, recante norme sull'istituzione  del  Fondo  di
previdenza del clero  e  dei  ministri  di  culto  delle  confessioni
religiose diverse dalla cattolica e  nuova  disciplina  dei  relativi
trattamenti pensionistici; 
  Vista la richiesta  prodotta  ai  sensi  dell'art.  5  della  legge
medesima  dall'Istituto  Buon   Samaritano,   con   sede   in   Trani
(Barletta-Andria-Trani), ente di  culto  diverso  dal  cattolico  non
dotato di personalita' giuridica ai sensi della legge  n.  1159/1929,
rappresentato legalmente dal prof. Francesco Barile; 
  Considerato che al rappresentante legale di cui si  tratta  compete
il rilascio delle certificazioni ai sensi dell'art. 5, comma 3  punto
2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903; 
  Visto il verbale in  data  29  luglio  2022  relativo  alle  intese
raggiunte, ai termini dell'art. 5, comma 2, della medesima  legge  n.
903/1973, con il rappresentante legale dell'Istituto Buon Samaritano; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' data applicazione alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, integrata
dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, nei riguardi  dei  ministri  di
culto   dell'Istituto   Buon   Samaritano,   con   sede   in    Trani
(Barletta-Andria-Trani),  con  le  modalita'  previste  dalla   legge
stessa. 
  Sono ministri di culto per il predetto istituto: 
    1) Vescovi e Pastori aventi le seguenti funzioni, prerogative  ed
attribuzioni: 
      difendere   la   fede   cristiana,   svolgere    la    pubblica
evangelizzazione quotidiana per l'edificazione  culturale  cristiana,
la  catechesi  biblica  e  qualsiasi  attivita'  complementare   alla
propagazione della fede; 
      officiare  le   solenni   celebrazioni   liturgiche   cristiane
comunitarie; 
      amministrare i sacramenti e celebrare le esequie; 
      erogare l'assistenza pastorale per  la  cura  delle  anime  nel
territorio assegnato al fine di migliorare il benessere spirituale  e
lo stile di vita; 
    2) Diaconi missionari aventi le seguenti funzioni e prerogative: 
      svolgere   la   pubblica   evangelizzazione   quotidiana    per
l'edificazione culturale cristiana, la catechesi biblica e  qualsiasi
attivita' complementare alla propagazione della fede; 
      realizzare le  attivita'  socio-assistenziali  di  solidarieta'
cristiana per le persone in fragilita' socio-economica; 
    3)  Colportori  missionari  aventi   le   seguenti   funzioni   e
prerogative: 
      svolgere la pubblica evangelizzazione quotidiana itinerante per
l'edificazione culturale cristiana  attraverso  la  distribuzione  di
pubblicazioni di ispirazione biblica oltreche' realizzare  azioni  di
proselitismo e qualsiasi attivita'  complementare  alla  propagazione
della fede.