Art. 3 
 
  Il rappresentante  legale  dell'ente  trasmettera'  alla  Direzione
generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale -  entro  i
primi dieci giorni  successivi  alla  scadenza  di  ciascun  bimestre
solare  -  un  elenco  nominativo  delle  variazioni   e   rispettive
decorrenze verificatesi nel bimestre medesimo per: 
    a) nuove nomine, con complete generalita' dei ministri di culto e
relativa documentazione di cui al precedente art. 2; 
    b) cessazione dell'obbligo dell'iscrizione per raggiungimento del
diritto  alla  liquidazione  della  pensione  di   invalidita';   per
cessazione del ministero in seno all'ente predetto; per perdita della
cittadinanza italiana; per cessazione della residenza in Italia o per
avvenuto decesso.