Art. 3 Il rappresentante legale dell'ente trasmettera' alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - entro i primi dieci giorni successivi alla scadenza di ciascun bimestre solare - un elenco nominativo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel bimestre medesimo per: a) nuove nomine, con complete generalita' dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2; b) cessazione dell'obbligo dell'iscrizione per raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di invalidita'; per cessazione del ministero in seno all'ente predetto; per perdita della cittadinanza italiana; per cessazione della residenza in Italia o per avvenuto decesso.