Art. 5 Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto o ai superstiti che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 11, 12, 13, e 17 della predetta legge nonche' della pensione di reversibilita', ai sensi dell'art. 14, il rappresentante legale dell'Istituto Buon Samaritano trasmettera' all'Istituto nazionale della previdenza sociale le domande dei ministri di culto pensionabili o dei relativi superstiti, allegando, nel caso di pensione di invalidita', la dichiarazione che attesti lo stato invalidante del richiedente, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della predetta legge e, nel caso in cui l'iscritto continui l'attivita' di ministro di culto successivamente alla data di presentazione della domanda di pensione di invalidita', la dichiarazione che l'attivita' medesima risulti svolta con usura, ai sensi del successivo comma 5.