Art. 5 
 
  Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto o ai
superstiti che si trovano nelle condizioni  previste  dagli  articoli
11, 12, 13, e 17 della  predetta  legge  nonche'  della  pensione  di
reversibilita', ai  sensi  dell'art.  14,  il  rappresentante  legale
dell'Istituto Buon  Samaritano  trasmettera'  all'Istituto  nazionale
della  previdenza  sociale  le  domande   dei   ministri   di   culto
pensionabili o  dei  relativi  superstiti,  allegando,  nel  caso  di
pensione di  invalidita',  la  dichiarazione  che  attesti  lo  stato
invalidante del richiedente, ai sensi dell'art. 12,  comma  4,  della
predetta legge e, nel caso in cui l'iscritto continui l'attivita'  di
ministro di culto successivamente alla data  di  presentazione  della
domanda di pensione di invalidita', la dichiarazione che  l'attivita'
medesima risulti svolta con usura, ai sensi del successivo comma 5.