Art. 8 
 
  Ai fini della corresponsione dei contributi dovuti  dagli  iscritti
ai sensi dell'art. 6 della legge n. 903,  ogni  diritto  di  mora  e'
applicabile a partire dall'inizio del mese successivo a quello  della
entrata in vigore del presente decreto. 
  Per quanto altro non contemplato nel presente  decreto  valgono  le
norme previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903.