Art. 8 Ai fini della corresponsione dei contributi dovuti dagli iscritti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 903, ogni diritto di mora e' applicabile a partire dall'inizio del mese successivo a quello della entrata in vigore del presente decreto. Per quanto altro non contemplato nel presente decreto valgono le norme previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903.