IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto l'art. 53, par. 2  del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento e del Consiglio cosi' come modificato dal regolamento (UE)
n. 2021/2117 che prevede la modifica temporanea del  disciplinare  di
produzione di un prodotto DOP o IGP  a  seguito  dell'imposizione  di
misure  sanitarie  o  fitosanitarie  obbligatorie  da   parte   delle
autorita' pubbliche; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio  in  particolare  l'art.  6  cosi'  come   modificato   dal
regolamento delegato (UE) n. 2022/891 della Commissione del 1° aprile
2022  che  stabilisce  le  procedure   riguardanti   un   cambiamento
temporaneo del  disciplinare  dovuto  all'imposizione,  da  parte  di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o  motivate  calamita'   naturali   sfavorevoli   o   da   condizioni
metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 664/98 della Commissione del 20  marzo
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'  europee  L
87 del 21 marzo 1998, con il quale e'  stata  iscritta  nel  registro
delle  denominazioni  di  origine  protette   e   delle   indicazioni
geografiche protette la indicazione geografica protetta «Toscano»; 
  Visto la delibera regionale n.  1112  del  10  ottobre  2022  della
Regione Toscana, che ha ufficialmente riconosciuto la necessita'  per
l'annata 2022 di considerare parametri diversi  da  quelli  stabiliti
dal disciplinare di produzione relativamente  agli  acidi  palmitico,
oleico, linoleico e linolenico; 
  Considerato che, dalle relazioni allegate  al  provvedimento  della
Regione Toscana, emerge con chiarezza che l'andamento climatico  2022
e' caratterizzato da medie termiche elevate che hanno  comportato  un
anticipo dell'epoca di maturazione  dei  frutti,  unita  ad  attacchi
tardivi della mosca olearia Bactrocera Olea che comportano  un  forte
anticipo della fase di  raccolta  con  conseguente  discostamento  da
quanto stabilito dal  disciplinare  di  produzione  in  relazione  ai
valori dell'acido palmitico, oleico, linoleico e linolenico; 
  Considerato che il disciplinare di produzione  all'art.  6  prevede
dei  valori  relativi  agli  acidi  palmitico,  oleico,  linoleico  e
linolenico che se mantenuti impedirebbero la certificazione  di  gran
parte del prodotto creando un grosso danno economico ai produttori; 
  Considerato  che  le  modifiche  apportate  non  influiscono  sulle
caratteristiche che definiscono la tipicita'  dell'olio  extravergine
Toscano IGP, in quanto, dal punto di vista sensoriale tali variazioni
non cambiano le  percezioni  organolettiche,  i  valori  nutrizionali
restano pressoche' gli  stessi,  e  la  lieve  rettifica  dei  ranges
oggetto della modifica non cambiano, sostanzialmente, gli elementi di
tipicita' della denominazione «Toscano» IGP; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare  di  produzione  dell'olio  extravergine  di  oliva  IGP
«Toscano» ai sensi del citato del regolamento  (UE)  n.  1151/2012  e
dell'art. 6 del regolamento delegato  (UE)  n.  664/2014  cosi'  come
modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2022/891; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata
al  disciplinare  di  produzione  della  IGP  «Toscano»   attualmente
vigente, affinche' le disposizioni contenute nel  predetto  documento
siano  accessibili  per  informazione  erga  omnes   sul   territorio
nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione della modifica del  disciplinare  di  produzione
della denominazione «Toscano» registrata in qualita'  di  Indicazione
geografica protetta in forza del regolamento (CE) n.  644/1998  della
Commissione del 20 marzo 1998. 
  La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  IGP
«Toscano» e' temporanea e riguarda esclusivamente l'annata  olivicola
2022 a decorrere dalla data di pubblicazione della  stessa  sul  sito
internet del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali. 
    Roma, 18 ottobre 2022 
 
                                                Il dirigente: Cafiero