Art. 10 
 
          Fase di accesso e concessione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  concesse  sulla
base di una procedura valutativa articolata secondo  quanto  previsto
dal presente articolo. 
  2. I termini e le  modalita'  di  presentazione  delle  domande  di
agevolazione  sono  definiti  con  successivo  avviso,  adottato  dal
Ministero e pubblicato  nel  sito  internet  dello  stesso  Ministero
(www.politicheagricole.it) e dell'Agenzia (www.invitalia.it). Con  il
medesimo sono resi disponibili gli schemi per la presentazione  delle
domande di agevolazione ed e'  precisata  l'ulteriore  documentazione
utile  allo   svolgimento   dell'attivita'   istruttoria   da   parte
dell'Agenzia, nonche' sono forniti  gli  ulteriori  elementi  atti  a
definire la corretta attuazione dell'intervento previsto dal presente
decreto. Le domande di agevolazione  devono,  in  ogni  caso,  essere
presentate all'Agenzia, a partire dai termini  previsti  dall'avviso,
esclusivamente per via telematica,  attraverso  l'apposita  procedura
informatica  resa  disponibile  sul  sito  internet  della   medesima
Agenzia. 
  3. E' ammessa una sola domanda di agevolazione rispetto  a  ciascun
mercato alimentare all'ingrosso. Qualora, in relazione ad un medesimo
mercato, pervengano piu' domande,  anche  volte  all'agevolazione  di
differenti   progetti,    l'agenzia    prende    in    considerazione
esclusivamente  la  domanda  pervenuta   per   ultima,   sulla   base
dell'ordine temporale registrato dalla procedura informatica  di  cui
al comma 2. 
  4. Gli interessati hanno diritto alle  agevolazioni  esclusivamente
nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie,  sulla  base   della
posizione assunta nella graduatoria di cui al comma 9 e  degli  esiti
dell'istruttoria prevista dal comma  10,  fino  a  esaurimento  delle
medesime  risorse.  Qualora  le  risorse   residue   non   consentano
l'integrale  accoglimento  delle  spese  ammissibili  previste  dalla
domanda di agevolazione, le agevolazioni possono essere  concesse  in
misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese. 
  5. L'Agenzia procede allo svolgimento delle  attivita'  di  cui  ai
commi seguenti secondo le tempistiche e sulla base  delle  specifiche
disposizioni definite dall'avviso di cui al comma 2,  fermo  restando
quanto previsto dal presente articolo. Qualora, in  ogni  fase  dello
svolgimento di tali attivita', risulti necessario acquisire ulteriori
informazioni, dati o  documenti  rispetto  a  quelli  presentati  dal
soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito  alla
documentazione gia' prodotta, l'Agenzia puo' richiederli al  soggetto
proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un  termine
per la presentazione degli stessi. In  tali  circostanze,  i  termini
previsti per lo svolgimento delle attivita' istruttorie sono  sospesi
fino  al  ricevimento  dei  predetti  chiarimenti  o  delle  predette
integrazioni. 
  6. L'Agenzia, ricevuta la domanda di ammissione alle  agevolazioni,
procede allo svolgimento delle seguenti attivita': 
    a) verifica la completezza della documentazione  presentata,  dei
requisiti e delle condizioni formali di ammissibilita'  previsti  dal
presente decreto; 
    b) in caso di esito negativo delle verifiche di cui alla  lettera
a), ne da' comunicazione al soggetto proponente, ai  sensi  dell'art.
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modifiche  e
integrazioni, e al Ministero per i provvedimenti conseguenti; 
    c)  esegue  una  prima  valutazione   delle   domande   risultate
ammissibili ai sensi della lettera a) che tiene  conto  del  possesso
dei requisiti di cui al comma 7, determinando una graduatoria. 
  7. La graduatoria di cui al precedente  comma  6,  lettera  c),  e'
formata sulla base del possesso di requisiti riguardanti il carattere
strategico del progetto,  valorizzato  con  riferimento  ai  seguenti
criteri: 
    i. capacita' di ridurre gli impatti ambientali; 
    ii. innovazione di processi e digitalizzazione delle attivita'; 
    iii. capacita' del progetto  di  incidere  sullo  sviluppo  della
filiera agroalimentare locale. 
  8. Il punteggio attribuibile per ciascuno dei  criteri  di  cui  al
comma 7, gli eventuali sub-criteri e i punteggi minimi  necessari  ai
fini dell'ammissione delle domande sono definiti con l'avviso di  cui
al comma 2. 
  9.  Terminata  la  fase  di  valutazione  dei  progetti   proposti,
l'Agenzia procede alla stesura della graduatoria di cui al precedente
comma 6, lettera c), e la sottopone al  Ministero,  per  la  relativa
approvazione  e  successiva  pubblicazione  sul  sito  internet   del
medesimo Ministero e  dell'Agenzia.  La  graduatoria  e'  formata  in
ordine decrescente sulla base del  punteggio  attribuito  a  ciascuna
domanda  di  agevolazione,  determinato  dalla  somma  dei   punteggi
attribuiti per ognuno dei criteri e degli  eventuali  sub-criteri  di
cui ai commi 7 e 8. In caso di parita' di punteggio tra piu' domande,
prevale il progetto con il minor importo di agevolazione richiesto in
percentuale sui costi ammissibili. Ulteriori specificazioni circa  le
modalita'  di  formazione   della   graduatoria   saranno   precisate
nell'avviso di cui al comma 2. 
  10. L'Agenzia, entro il termine massimo di centoventi giorni  dalla
pubblicazione  della  graduatoria  di  cui   al   comma   9,   esegue
l'istruttoria,  anche  mediante  una  fase  di  negoziazione  con  il
soggetto proponente, valutando: 
    a) la capacita' realizzativa del soggetto proponente, intesa come
affidabilita' tecnica e organizzativa, tenuto conto  della  natura  e
delle caratteristiche del  medesimo  soggetto  e  dei  contenuti  del
progetto proposto; 
    b) la sostenibilita' finanziaria del  progetto,  con  riferimento
alla capacita' dei proponenti di sostenere la quota parte  dei  costi
previsti dal progetto non coperti da aiuto pubblico; 
    c) la cantierabilita'  del  progetto  di  investimento,  valutata
sulla base del possesso  delle  autorizzazioni  necessarie  ai  sensi
della  vigente  normativa  o  della   idoneita'   dell'iniziativa   a
conseguire le predette autorizzazioni entro i termini  di  erogazione
previsti dall'avviso di cui al comma 2; 
    d) la pertinenza e  la  coerenza  complessiva  del  programma  di
spesa. 
  11. Per le domande risultate ammissibili alle agevolazioni in esito
alle attivita' istruttorie di cui ai commi precedenti, a  seguito  di
comunicazione  ricevuta  dall'Agenzia,   il   Ministero   adotta   il
provvedimento di concessione delle agevolazioni, con  il  quale  sono
determinati  l'importo  della  sovvenzione  nonche'  gli  obblighi  e
adempimenti in capo al soggetto proponente.