Art. 10 Fase di accesso e concessione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa articolata secondo quanto previsto dal presente articolo. 2. I termini e le modalita' di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo avviso, adottato dal Ministero e pubblicato nel sito internet dello stesso Ministero (www.politicheagricole.it) e dell'Agenzia (www.invitalia.it). Con il medesimo sono resi disponibili gli schemi per la presentazione delle domande di agevolazione ed e' precisata l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria da parte dell'Agenzia, nonche' sono forniti gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell'intervento previsto dal presente decreto. Le domande di agevolazione devono, in ogni caso, essere presentate all'Agenzia, a partire dai termini previsti dall'avviso, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito internet della medesima Agenzia. 3. E' ammessa una sola domanda di agevolazione rispetto a ciascun mercato alimentare all'ingrosso. Qualora, in relazione ad un medesimo mercato, pervengano piu' domande, anche volte all'agevolazione di differenti progetti, l'agenzia prende in considerazione esclusivamente la domanda pervenuta per ultima, sulla base dell'ordine temporale registrato dalla procedura informatica di cui al comma 2. 4. Gli interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie, sulla base della posizione assunta nella graduatoria di cui al comma 9 e degli esiti dell'istruttoria prevista dal comma 10, fino a esaurimento delle medesime risorse. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda di agevolazione, le agevolazioni possono essere concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese. 5. L'Agenzia procede allo svolgimento delle attivita' di cui ai commi seguenti secondo le tempistiche e sulla base delle specifiche disposizioni definite dall'avviso di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dal presente articolo. Qualora, in ogni fase dello svolgimento di tali attivita', risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' prodotta, l'Agenzia puo' richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la presentazione degli stessi. In tali circostanze, i termini previsti per lo svolgimento delle attivita' istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni. 6. L'Agenzia, ricevuta la domanda di ammissione alle agevolazioni, procede allo svolgimento delle seguenti attivita': a) verifica la completezza della documentazione presentata, dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilita' previsti dal presente decreto; b) in caso di esito negativo delle verifiche di cui alla lettera a), ne da' comunicazione al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, e al Ministero per i provvedimenti conseguenti; c) esegue una prima valutazione delle domande risultate ammissibili ai sensi della lettera a) che tiene conto del possesso dei requisiti di cui al comma 7, determinando una graduatoria. 7. La graduatoria di cui al precedente comma 6, lettera c), e' formata sulla base del possesso di requisiti riguardanti il carattere strategico del progetto, valorizzato con riferimento ai seguenti criteri: i. capacita' di ridurre gli impatti ambientali; ii. innovazione di processi e digitalizzazione delle attivita'; iii. capacita' del progetto di incidere sullo sviluppo della filiera agroalimentare locale. 8. Il punteggio attribuibile per ciascuno dei criteri di cui al comma 7, gli eventuali sub-criteri e i punteggi minimi necessari ai fini dell'ammissione delle domande sono definiti con l'avviso di cui al comma 2. 9. Terminata la fase di valutazione dei progetti proposti, l'Agenzia procede alla stesura della graduatoria di cui al precedente comma 6, lettera c), e la sottopone al Ministero, per la relativa approvazione e successiva pubblicazione sul sito internet del medesimo Ministero e dell'Agenzia. La graduatoria e' formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascuna domanda di agevolazione, determinato dalla somma dei punteggi attribuiti per ognuno dei criteri e degli eventuali sub-criteri di cui ai commi 7 e 8. In caso di parita' di punteggio tra piu' domande, prevale il progetto con il minor importo di agevolazione richiesto in percentuale sui costi ammissibili. Ulteriori specificazioni circa le modalita' di formazione della graduatoria saranno precisate nell'avviso di cui al comma 2. 10. L'Agenzia, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 9, esegue l'istruttoria, anche mediante una fase di negoziazione con il soggetto proponente, valutando: a) la capacita' realizzativa del soggetto proponente, intesa come affidabilita' tecnica e organizzativa, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del medesimo soggetto e dei contenuti del progetto proposto; b) la sostenibilita' finanziaria del progetto, con riferimento alla capacita' dei proponenti di sostenere la quota parte dei costi previsti dal progetto non coperti da aiuto pubblico; c) la cantierabilita' del progetto di investimento, valutata sulla base del possesso delle autorizzazioni necessarie ai sensi della vigente normativa o della idoneita' dell'iniziativa a conseguire le predette autorizzazioni entro i termini di erogazione previsti dall'avviso di cui al comma 2; d) la pertinenza e la coerenza complessiva del programma di spesa. 11. Per le domande risultate ammissibili alle agevolazioni in esito alle attivita' istruttorie di cui ai commi precedenti, a seguito di comunicazione ricevuta dall'Agenzia, il Ministero adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni, con il quale sono determinati l'importo della sovvenzione nonche' gli obblighi e adempimenti in capo al soggetto proponente.