Art. 12 
 
                             Variazioni 
 
  1. Eventuali variazioni  dei  soggetti  beneficiari  conseguenti  a
operazioni  societarie  o  al  trasferimento   a   qualsiasi   titolo
dell'attivita', anche connesse ad  eventuali  modifiche  dell'assetto
gestorio del mercato agroalimentare all'ingrosso interessato, nonche'
variazioni relative agli obiettivi complessivi e alla  tempistica  di
realizzazione dei progetti, devono essere tempestivamente  comunicate
all'Agenzia, affinche' la stessa proceda  alle  opportune  verifiche,
valutazioni  e  adempimenti,  anche  al  fine  della  verifica  della
permanenza  dei  requisiti   soggettivi   e   delle   condizioni   di
ammissibilita'  dell'iniziativa  agevolata.  La  comunicazione   deve
essere accompagnata da un'argomentata relazione. Nel caso in  cui  le
verifiche  e  valutazioni  si  concludano  con  esito  negativo,   il
Ministero procede alla revoca delle agevolazioni. 
  2.  Fermo  restando  il  rispetto  degli  obiettivi  connessi  alla
realizzazione del progetto, le variazioni rispetto  alla  domanda  di
agevolazione  che  riguardano  l'ammontare  complessivo  delle  spese
sostenute, nonche' l'importo rendicontato per specifiche categorie di
spesa, non devono essere  preventivamente  comunicate  all'Agenzia  e
sono valutate in fase di erogazione finale delle agevolazioni. 
  3. In ogni caso, le eventuali variazioni  progettuali  non  possono
comportare il riconoscimento di agevolazioni di importo  superiore  a
quello originariamente concesso e devono essere  compatibili  con  le
tempistiche e gli obiettivi del PNRR.