Art. 12 Variazioni 1. Eventuali variazioni dei soggetti beneficiari conseguenti a operazioni societarie o al trasferimento a qualsiasi titolo dell'attivita', anche connesse ad eventuali modifiche dell'assetto gestorio del mercato agroalimentare all'ingrosso interessato, nonche' variazioni relative agli obiettivi complessivi e alla tempistica di realizzazione dei progetti, devono essere tempestivamente comunicate all'Agenzia, affinche' la stessa proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche al fine della verifica della permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilita' dell'iniziativa agevolata. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione. Nel caso in cui le verifiche e valutazioni si concludano con esito negativo, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni. 2. Fermo restando il rispetto degli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto, le variazioni rispetto alla domanda di agevolazione che riguardano l'ammontare complessivo delle spese sostenute, nonche' l'importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, non devono essere preventivamente comunicate all'Agenzia e sono valutate in fase di erogazione finale delle agevolazioni. 3. In ogni caso, le eventuali variazioni progettuali non possono comportare il riconoscimento di agevolazioni di importo superiore a quello originariamente concesso e devono essere compatibili con le tempistiche e gli obiettivi del PNRR.