Art. 14 
 
                              Controlli 
 
  1. Il Ministero, anche per il tramite dell'Agenzia, ha facolta'  di
effettuare controlli e ispezioni, sui singoli  interventi  agevolati,
in ogni fase del ciclo di vita del progetto, anche in loco,  al  fine
di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento  delle
agevolazioni, la corretta  attuazione  degli  interventi  finanziati,
l'assenza  di  doppio  finanziamento,  l'assenza  di   conflitto   di
interessi e l'identificazione  del  «titolare  effettivo».  L'Agenzia
puo'  effettuare   accertamenti   d'ufficio   anche   attraverso   la
consultazione diretta e  telematica  degli  archivi  e  dei  pubblici
registri utili alla verifica degli stati, delle qualita' e dei  fatti
riguardanti le  dichiarazioni  sostitutive  presentate  dai  soggetti
beneficiari durante il procedimento amministrativo  disciplinato  dal
presente decreto.