Art. 15 Revoca delle agevolazioni 1. In relazione alla natura e all'entita' dell'inadempimento, il Ministero dispone con proprio provvedimento la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari, nei seguenti casi: a) assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili; b) violazione di specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento dell'Unione europea o nazionale; c) se, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita' ai fini della concessione delle agevolazioni; d) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni e sull'assenza di doppio finanziamento, ai sensi dell'art. 9 regolamento (UE) n. 241/2021; e) mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali e nel rispetto delle altre condizioni previste o comunque intervento di variazioni non ammesse ai sensi dell'art. 12; f) mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio DNSH; g) grave violazione degli obblighi e impegni previsti dall'art. 13, comma 2; h) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni; i) mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi oggetto del sostegno per i cinque anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota di agevolazione; j) impossibilita' di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari; k) esito negativo dei controlli; l) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalita' liquidatorie, per i soggetti beneficiari cui la circostanza e' applicabile; m) grave violazione di ulteriori obblighi, condizioni e adempimenti a carico dei soggetti beneficiari previsti dal presente decreto, anche derivanti da specifiche norme settoriali, nazionali ed europee; n) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca eventualmente previste dall'avviso di cui all'art. 10, comma 2, o dal provvedimento di concessione delle agevolazioni. 2. In caso di revoca totale, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi di legge. In caso di revoca parziale, il Ministero, anche per il tramite dell'Agenzia, procede alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti e i maggiori importi di cui il soggetto beneficiario abbia eventualmente goduto sono detratti dall'eventuale erogazione successiva ovvero sono recuperati.