Art. 15 
 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  1. In relazione alla natura e  all'entita'  dell'inadempimento,  il
Ministero dispone con  proprio  provvedimento  la  revoca,  totale  o
parziale, delle agevolazioni concesse ai  soggetti  beneficiari,  nei
seguenti casi: 
    a) assenza di uno o  piu'  requisiti  di  ammissibilita',  ovvero
documentazione irregolare per fatti comunque imputabili  al  soggetto
beneficiario e non sanabili; 
    b) violazione di specifiche norme settoriali  anche  appartenenti
all'ordinamento dell'Unione europea o nazionale; 
    c)  se,  in  qualunque  fase   del   procedimento,   abbia   reso
dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi  o  contenenti  dati  non
rispondenti a verita' ai fini della concessione delle agevolazioni; 
    d) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle  agevolazioni  e
sull'assenza  di  doppio  finanziamento,   ai   sensi   dell'art.   9
regolamento (UE) n. 241/2021; 
    e) mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali  e
nel rispetto delle altre condizioni previste o comunque intervento di
variazioni non ammesse ai sensi dell'art. 12; 
    f) mancato rispetto delle previsioni  relative  al  rispetto  del
principio DNSH; 
    g) grave violazione degli obblighi e impegni  previsti  dall'art.
13, comma 2; 
    h)  sussistenza  di  una  causa  di  divieto  in  relazione  alla
normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,
n. 159 e successive modifiche e integrazioni; 
    i) mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento in efficienza  e
in esercizio degli interventi oggetto del sostegno per i cinque  anni
successivi alla data di erogazione dell'ultima quota di agevolazione; 
    j) impossibilita' di effettuare i controlli per cause  imputabili
ai soggetti beneficiari; 
    k) esito negativo dei controlli; 
    l) apertura di una procedura  di  liquidazione  volontaria  o  di
altre  procedure  concorsuali  con  finalita'  liquidatorie,  per   i
soggetti beneficiari cui la circostanza e' applicabile; 
    m)  grave  violazione  di  ulteriori   obblighi,   condizioni   e
adempimenti a carico dei soggetti beneficiari previsti  dal  presente
decreto, anche derivanti da specifiche norme settoriali, nazionali ed
europee; 
    n) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca eventualmente
previste dall'avviso di cui all'art. 10, comma 2, o dal provvedimento
di concessione delle agevolazioni. 
  2. In caso di  revoca  totale,  il  soggetto  beneficiario  non  ha
diritto alle quote residue ancora da erogare  e  deve  restituire  il
beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi di legge. In  caso
di revoca parziale, il Ministero, anche per il tramite  dell'Agenzia,
procede  alla  rideterminazione   dell'importo   delle   agevolazioni
spettanti e i maggiori importi di cui il soggetto beneficiario  abbia
eventualmente  goduto   sono   detratti   dall'eventuale   erogazione
successiva ovvero sono recuperati.