Art. 3 
 
                               Risorse 
 
  1. Per gli anni dal 2022 al 2026, sono disponibili per l'attuazione
del   presente   intervento   risorse   finanziarie   pari   a   euro
150.000.000,00 (centocinquantamilioni/00) a valere sui fondi del PNRR
destinati all'Investimento 2.1 della Missione 2, Componente 1. 
  2. Ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis del  decreto-legge  31  maggio
2021 n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108, un importo pari ad almeno il 40% delle predette risorse
e' destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,  Sardegna  e
Sicilia. 
  3. Qualora le risorse destinate ai  progetti  da  realizzare  nelle
regioni di cui al precedente comma 2 non dovessero essere  impiegate,
in tutto  o  in  parte  le  stesse  saranno  destinate  a  coprire  i
fabbisogni di progetti realizzati in altre regioni italiane. 
  4. La quota indicata al precedente comma 1 potra' essere oggetto di
modifica e/o integrazione nel corso di attuazione  della  misura,  in
relazione all'andamento della stessa. Qualora  le  risorse  destinate
all'intervento previsto dal presente  decreto  non  dovessero  essere
integralmente assorbite, il Ministero potra' disporne l'utilizzo  per
finanziare altre misure di attuazione dell'investimento 2.1 «Sviluppo
logistica  per  i  settori  agroalimentare,  pesca  e   acquacoltura,
silvicoltura, floricoltura e vivaismo», nell'ambito della Missione 2,
Componente 1, del PNRR.