Art. 3 Risorse 1. Per gli anni dal 2022 al 2026, sono disponibili per l'attuazione del presente intervento risorse finanziarie pari a euro 150.000.000,00 (centocinquantamilioni/00) a valere sui fondi del PNRR destinati all'Investimento 2.1 della Missione 2, Componente 1. 2. Ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, un importo pari ad almeno il 40% delle predette risorse e' destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 3. Qualora le risorse destinate ai progetti da realizzare nelle regioni di cui al precedente comma 2 non dovessero essere impiegate, in tutto o in parte le stesse saranno destinate a coprire i fabbisogni di progetti realizzati in altre regioni italiane. 4. La quota indicata al precedente comma 1 potra' essere oggetto di modifica e/o integrazione nel corso di attuazione della misura, in relazione all'andamento della stessa. Qualora le risorse destinate all'intervento previsto dal presente decreto non dovessero essere integralmente assorbite, il Ministero potra' disporne l'utilizzo per finanziare altre misure di attuazione dell'investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo», nell'ambito della Missione 2, Componente 1, del PNRR.