Art. 5 Soggetti beneficiari 1. Possono presentare domanda di agevolazione, per la realizzazione degli interventi di ammodernamento di cui all'art. 6, i soggetti, pubblici o privati, gestori di mercati agroalimentari all'ingrosso ovvero eventuali altri soggetti comunque aventi titolo, ai sensi dell'organizzazione e dell'ordinamento del mercato interessato e della disciplina generale di riferimento, alla realizzazione degli interventi medesimi. 2. I soggetti di cui al comma 1, alla data della presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel registro delle imprese; b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuita' aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; c) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi; d) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazione concesse dal Ministero; e) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce; f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta', cosi' come definita all'art. 2, punto 18 del regolamento GBER; g) non trovarsi in condizioni ostative ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative. 3. Per i soggetti di cui al comma 1 non tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese i requisiti previsti al comma 2 si applicano nei limiti di quanto compatibile con la natura del soggetto e con le funzioni dallo stesso esercitate. 4. Ai sensi dell'art. 56, paragrafo 4 del regolamento GBER, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 2, in tutti i casi di gestione del mercato da parte di un terzo in virtu' di concessione o altro atto di conferimento, il soggetto proponente, alla data della presentazione della domanda, deve dimostrare, altresi', che l'assegnazione e' avvenuta o avverra' in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme in materia di appalti, ove applicabili.