Art. 5 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono presentare domanda di agevolazione, per la realizzazione
degli interventi di ammodernamento di cui  all'art.  6,  i  soggetti,
pubblici o privati, gestori di  mercati  agroalimentari  all'ingrosso
ovvero eventuali altri soggetti  comunque  aventi  titolo,  ai  sensi
dell'organizzazione e  dell'ordinamento  del  mercato  interessato  e
della disciplina generale di riferimento,  alla  realizzazione  degli
interventi medesimi. 
  2. I soggetti di cui al comma  1,  alla  data  della  presentazione
della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) essere regolarmente costituiti ed  iscritti  come  attivi  nel
registro delle imprese; 
    b) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non
essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato  di
fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo (ad  eccezione  del  concordato
preventivo con continuita' aziendale) o in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la normativa vigente; 
    c) essere in regola con le disposizioni  vigenti  in  materia  di
normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli
infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in  regola  in
relazione agli obblighi contributivi; 
    d) non essere destinatari di un ordine di recupero  pendente  per
effetto di una precedente decisione  della  Commissione  europea  che
dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno  ed
essere in regola con la restituzione di somme dovute in  relazione  a
provvedimenti di revoca di agevolazione concesse dal Ministero; 
    e) non essere stati destinatari, nei  tre  anni  precedenti  alla
domanda  di  agevolazione,  di  provvedimenti  di  revoca  totale  di
agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti
da rinunce; 
    f) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta', cosi' come definita all'art. 2, punto 18 del regolamento
GBER; 
    g) non trovarsi in condizioni ostative ai sensi della  disciplina
antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero
in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita'  a
beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque  a  cio'
ostative. 
  3. Per i soggetti di cui al comma 1 non tenuti  all'iscrizione  nel
registro delle imprese i requisiti previsti al comma 2  si  applicano
nei limiti di quanto compatibile con la natura del soggetto e con  le
funzioni dallo stesso esercitate. 
  4. Ai sensi dell'art. 56, paragrafo  4  del  regolamento  GBER,  in
aggiunta ai requisiti di cui al comma 2, in tutti i casi di  gestione
del mercato da parte di un terzo in virtu'  di  concessione  o  altro
atto  di  conferimento,  il  soggetto  proponente,  alla  data  della
presentazione  della  domanda,   deve   dimostrare,   altresi',   che
l'assegnazione e' avvenuta o avverra' in maniera aperta,  trasparente
e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme in materia di
appalti, ove applicabili.