Art. 6 Progetti ammissibili 1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i progetti di investimento volti all'ammodernamento delle infrastrutture locali adibite a mercati agroalimentari all'ingrosso, che prevedono interventi di riqualificazione e/o efficientamento in grado di migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e di ammodernare e sviluppare la base industriale di riferimento. I predetti progetti devono, in particolare, essere riconducibili a una o piu' delle seguenti linee d'azione: a) efficientamento e miglioramento della capacita' commerciale e logistica, ad esempio attraverso interventi volti a migliorare la capacita' di immagazzinaggio, stoccaggio e trasformazione delle materie prime, preservare la differenziazione dei prodotti per qualita', sostenibilita', tracciabilita' e caratteristiche produttive; b) riduzione degli impatti ambientali attraverso interventi di riqualificazione energetica o comunque in grado di ridurre l'impatto ambientale delle attivita' di commercio e di incrementare la sostenibilita' dei prodotti commerciati; c) riduzione degli sprechi alimentari attraverso, ad esempio, il rafforzamento dei controlli merceologici e la distribuzione delle eccedenze alimentari; d) rifunzionalizzazione, ampliamento, ristrutturazione e digitalizzazione di aree, spazi e immobili connessi alle attivita' e ai processi logistici delle aree mercatali; e) miglioramento dell'accessibilita' ai servizi hub e rafforzamento della sicurezza delle infrastrutture mercatali anche mediante l'utilizzo di tecnologie innovative e a zero emissioni. 2. Ai fini dell'ammissibilita', i progetti di cui al comma 1 devono: a) presentare costi totali di importo complessivo non inferiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e non superiore a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), per un ammontare delle agevolazioni concesse, ai sensi dell'art. 8, comma 1, comunque non superiore a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00); b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di cui all'art. 10, comma 2. Per data di avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante in relazione all'acquisizione di immobilizzazioni o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita', non sono presi in considerazione ai fini dell'individuazione della data di avvio dei lavori; c) prevedere un termine di ultimazione non successivo a ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, ferma restando la possibilita' di concedere, su richiesta motivata dal soggetto beneficiario, una proroga del termine di ultimazione, comunque non oltre il 30 giugno 2026. Per data di ultimazione del progetto si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni. 3. In conformita' con i divieti e le limitazioni derivanti dalle disposizioni europee e nazionali di riferimento, non sono, comunque, ammissibili alle agevolazioni i progetti che: a) non garantiscono la messa a disposizione degli interessati delle infrastrutture mercatali oggetto di intervento su base aperta, trasparente e non discriminatoria nonche' l'applicazione di prezzi di mercato per l'uso o la vendita delle stesse infrastrutture. In ogni caso, non sono ammissibili i progetti che si riferiscono ad infrastrutture dedicate in quanto indirizzate ad operatori economici individuabili ex ante; b) non garantiscono il rispetto del principio DNSH, verificato sulla base degli orientamenti e delle istruzioni definiti in sede europea e nazionale e, in particolare, secondo le indicazioni contenute nella circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021, tenendo conto del regime relativo ai vincoli DNSH indicato dalla medesima circolare per l'Investimento di cui al presente decreto e ferme restando le esclusioni settoriali di cui al comma 4; c) non garantiscono il rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging) come successivamente specificato nell'avviso di cui all'art. 10, comma 2. 4. Fermo restando quanto specificato dall'Avviso di cui all'art. 10, comma 2, non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni interventi che non rispettino il principio della conformita' alla pertinente normativa ambientale nazionale e dell'Unione europea e che prevedano attivita' su strutture e manufatti connessi (cosi' come individuate dalla guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente di cui alla circolare RGS n. 32 del 30 dicembre 2021): a) ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; b) alle attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; c) alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; d) alle attivita' nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.