Art. 6 
 
                        Progetti ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto  i
progetti   di    investimento    volti    all'ammodernamento    delle
infrastrutture locali adibite a mercati agroalimentari  all'ingrosso,
che prevedono interventi di riqualificazione e/o  efficientamento  in
grado di migliorare, a livello locale, il clima per le  imprese  e  i
consumatori e di ammodernare e  sviluppare  la  base  industriale  di
riferimento. I  predetti  progetti  devono,  in  particolare,  essere
riconducibili a una o piu' delle seguenti linee d'azione: 
    a) efficientamento e miglioramento della capacita' commerciale  e
logistica, ad esempio attraverso interventi  volti  a  migliorare  la
capacita'  di  immagazzinaggio,  stoccaggio  e  trasformazione  delle
materie  prime,  preservare  la  differenziazione  dei  prodotti  per
qualita',   sostenibilita',    tracciabilita'    e    caratteristiche
produttive; 
    b) riduzione degli impatti ambientali  attraverso  interventi  di
riqualificazione energetica o comunque in grado di ridurre  l'impatto
ambientale  delle  attivita'  di  commercio  e  di  incrementare   la
sostenibilita' dei prodotti commerciati; 
    c) riduzione degli sprechi alimentari attraverso, ad esempio,  il
rafforzamento dei controlli merceologici  e  la  distribuzione  delle
eccedenze alimentari; 
    d)   rifunzionalizzazione,   ampliamento,   ristrutturazione    e
digitalizzazione di aree, spazi e immobili connessi alle attivita'  e
ai processi logistici delle aree mercatali; 
    e)   miglioramento   dell'accessibilita'   ai   servizi   hub   e
rafforzamento della sicurezza delle  infrastrutture  mercatali  anche
mediante l'utilizzo di tecnologie innovative e a zero emissioni. 
  2. Ai fini dell'ammissibilita',  i  progetti  di  cui  al  comma  1
devono: 
    a) presentare costi totali di importo complessivo non inferiore a
euro  5.000.000,00  (cinquemilioni/00)  e  non   superiore   a   euro
20.000.000,00 (ventimilioni/00), per un ammontare delle  agevolazioni
concesse, ai sensi dell'art. 8, comma 1,  comunque  non  superiore  a
euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00); 
    b)  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione   della
domanda di cui all'art. 10, comma 2. Per data di avvio  del  progetto
si intende la data di  inizio  dei  lavori  di  costruzione  relativi
all'investimento oppure la  data  del  primo  impegno  giuridicamente
vincolante in relazione all'acquisizione  di  immobilizzazioni  o  di
qualsiasi altro impegno che  renda  irreversibile  l'investimento,  a
seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno
e  i  lavori  preparatori,  quali  la  richiesta  di  permessi  o  la
realizzazione  di  studi  di  fattibilita',   non   sono   presi   in
considerazione ai fini dell'individuazione della data  di  avvio  dei
lavori; 
    c)  prevedere  un  termine  di  ultimazione  non   successivo   a
ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di  concessione  delle
agevolazioni,  ferma  restando  la  possibilita'  di  concedere,   su
richiesta motivata dal soggetto beneficiario, una proroga del termine
di ultimazione, comunque non oltre il 30 giugno  2026.  Per  data  di
ultimazione del progetto si intende la  data  dell'ultimo  titolo  di
spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni. 
  3. In conformita' con i divieti e le  limitazioni  derivanti  dalle
disposizioni europee e nazionali di riferimento, non sono,  comunque,
ammissibili alle agevolazioni i progetti che: 
    a) non garantiscono la messa  a  disposizione  degli  interessati
delle infrastrutture mercatali oggetto di intervento su base  aperta,
trasparente e non discriminatoria nonche' l'applicazione di prezzi di
mercato per l'uso o la vendita delle stesse infrastrutture.  In  ogni
caso,  non  sono  ammissibili  i  progetti  che  si  riferiscono   ad
infrastrutture dedicate in quanto indirizzate ad operatori  economici
individuabili ex ante; 
    b) non garantiscono il rispetto del  principio  DNSH,  verificato
sulla base degli orientamenti e delle  istruzioni  definiti  in  sede
europea  e  nazionale  e,  in  particolare,  secondo  le  indicazioni
contenute nella circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021, tenendo
conto del regime relativo ai vincoli  DNSH  indicato  dalla  medesima
circolare per l'Investimento di  cui  al  presente  decreto  e  ferme
restando le esclusioni settoriali di cui al comma 4; 
    c) non garantiscono il  rispetto  del  principio  del  contributo
all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging) come successivamente
specificato nell'avviso di cui all'art. 10, comma 2. 
  4. Fermo restando quanto specificato dall'Avviso  di  cui  all'art.
10, comma 2, non sono in  ogni  caso  ammissibili  alle  agevolazioni
interventi che non rispettino il  principio  della  conformita'  alla
pertinente normativa ambientale nazionale e dell'Unione europea e che
prevedano attivita' su strutture e  manufatti  connessi  (cosi'  come
individuate dalla guida operativa per il rispetto  del  principio  di
non arrecare danno significativo all'ambiente di cui  alla  circolare
RGS n. 32 del 30 dicembre 2021): 
    a) ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; 
    b) alle attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote  di
emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra
previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; 
    c) alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli  impianti
di trattamento meccanico biologico; 
    d) alle attivita' nel cui ambito lo smaltimento a  lungo  termine
dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.