Art. 8 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le  agevolazioni  sono  concesse,  ai  sensi  dell'art.  56  del
regolamento GBER, nella forma della sovvenzione diretta  fino  ad  un
massimo di  euro  10.000.000,00  (diecimilioni/00)  per  progetto  di
investimento, ferme restando  le  soglie  di  costo  complessivo  del
progetto previste dall'art. 6, comma 2, lettera a). 
  2.  L'importo  dell'agevolazione  non  puo'  comunque  superare  la
differenza  tra  i  costi  ammissibili  e  il   risultato   operativo
dell'investimento. Il risultato operativo, del  quale  il  proponente
deve fornire gli elementi di  calcolo  all'atto  della  presentazione
della domanda di agevolazione, viene dedotto dai costi ammissibili ex
ante, sulla base di proiezioni ragionevoli e commisurate  al  periodo
di ammortamento dell'infrastruttura locale, o mediante un  meccanismo
di  recupero.  Il  modello  di   calcolo   da   utilizzare   per   la
quantificazione dell'aiuto, nonche' le informazioni occorrenti per la
corretta compilazione dello stesso, sono definiti dall'avviso di  cui
all'art. 10, comma 2. 
  3. Ai fini del calcolo del risultato  operativo,  le  entrate  e  i
costi operativi del progetto sono attualizzati con un tasso di sconto
pari al 4%, in linea con quanto previsto dall'art. 19 del regolamento
delegato n. 480/2014. 
  4. Il Ministero, in presenza di interventi suscettibili  di  essere
ricondotti  al   finanziamento   di   infrastrutture   specificamente
disciplinate nell'ambito  del  capo  III  del  regolamento  GBER,  si
riserva, valutata  la  compatibilita'  con  le  disposizioni  di  cui
all'art. 56, paragrafo 2, del medesimo regolamento,  di  disporre  la
concessione delle agevolazioni ai sensi  di  altra  disposizione  del
medesimo regolamento, provvedendo ai conseguenti  adempimenti  e,  se
del caso, all'adozione delle istruzioni occorrenti nei confronti  dei
soggetti beneficiari.