Art. 8 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi dell'art. 56 del regolamento GBER, nella forma della sovvenzione diretta fino ad un massimo di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per progetto di investimento, ferme restando le soglie di costo complessivo del progetto previste dall'art. 6, comma 2, lettera a). 2. L'importo dell'agevolazione non puo' comunque superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo, del quale il proponente deve fornire gli elementi di calcolo all'atto della presentazione della domanda di agevolazione, viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli e commisurate al periodo di ammortamento dell'infrastruttura locale, o mediante un meccanismo di recupero. Il modello di calcolo da utilizzare per la quantificazione dell'aiuto, nonche' le informazioni occorrenti per la corretta compilazione dello stesso, sono definiti dall'avviso di cui all'art. 10, comma 2. 3. Ai fini del calcolo del risultato operativo, le entrate e i costi operativi del progetto sono attualizzati con un tasso di sconto pari al 4%, in linea con quanto previsto dall'art. 19 del regolamento delegato n. 480/2014. 4. Il Ministero, in presenza di interventi suscettibili di essere ricondotti al finanziamento di infrastrutture specificamente disciplinate nell'ambito del capo III del regolamento GBER, si riserva, valutata la compatibilita' con le disposizioni di cui all'art. 56, paragrafo 2, del medesimo regolamento, di disporre la concessione delle agevolazioni ai sensi di altra disposizione del medesimo regolamento, provvedendo ai conseguenti adempimenti e, se del caso, all'adozione delle istruzioni occorrenti nei confronti dei soggetti beneficiari.