Art. 9 
 
              Cumulo e divieto di doppio finanziamento 
 
  1.  Nel  rispetto  delle  disposizioni  sul   divieto   di   doppio
finanziamento  di  cui  all'art.  9  del  regolamento  (UE)  2021/241
richiamato in premessa, il medesimo costo progettuale non puo' essere
in ogni caso rimborsato due volte a valere su fonti di  finanziamento
pubbliche anche di diversa natura, ferma  restando  la  possibilita',
per costi diversi all'interno di un  progetto  o  per  diverse  quote
parti del costo di uno stesso bene, di fruire del sostegno di diverse
fonti finanziare, nei limiti delle disposizioni in materia di  cumulo
previste dalla disciplina, anche in materia di  aiuti  di  Stato,  di
riferimento.