Art. 9 Cumulo e divieto di doppio finanziamento 1. Nel rispetto delle disposizioni sul divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241 richiamato in premessa, il medesimo costo progettuale non puo' essere in ogni caso rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura, ferma restando la possibilita', per costi diversi all'interno di un progetto o per diverse quote parti del costo di uno stesso bene, di fruire del sostegno di diverse fonti finanziare, nei limiti delle disposizioni in materia di cumulo previste dalla disciplina, anche in materia di aiuti di Stato, di riferimento.