Art. 2 
 
            Criteri e modalita' di riparto delle risorse 
 
  1. Per l'anno 2022, le risorse di cui al precedente  art.  1,  sono
ripartite tra le regioni e le  province  autonome  sulla  base  delle
somministrazioni di vaccini anti SARS-CoV-2 effettuate alla data  del
30 settembre 2022. 
  2. Qualora il numero  delle  somministrazioni  erogate  sull'intero
territorio  nazionale,  ricavato  dalla  rendicontazione  di  cui  al
successivo  art.  3,  ecceda   il   numero   delle   somministrazioni
rimborsabili con lo stanziamento  di  cui  all'art.  1  del  presente
decreto,  pari  a  800.000,  la   ripartizione   avverra'   in   modo
proporzionale, tenuto conto del rapporto  tra  il  numero  totale  di
somministrazioni   effettuate   in   Italia   ed   il    numero    di
somministrazioni rimborsabili.