Art. 2 Criteri e modalita' di riparto delle risorse 1. Per l'anno 2022, le risorse di cui al precedente art. 1, sono ripartite tra le regioni e le province autonome sulla base delle somministrazioni di vaccini anti SARS-CoV-2 effettuate alla data del 30 settembre 2022. 2. Qualora il numero delle somministrazioni erogate sull'intero territorio nazionale, ricavato dalla rendicontazione di cui al successivo art. 3, ecceda il numero delle somministrazioni rimborsabili con lo stanziamento di cui all'art. 1 del presente decreto, pari a 800.000, la ripartizione avverra' in modo proporzionale, tenuto conto del rapporto tra il numero totale di somministrazioni effettuate in Italia ed il numero di somministrazioni rimborsabili.